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La Cassazione nega i rimborsi statali alle paritarie per pagare gli insegnanti di sostegno

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Agli istituti paritari lo Stato non deve assegnare alcun rimborso per gli stipendi spesi per gli insegnanti di sostegno agli alunni disabili iscritti nello loro classi: l’obbligo di fornire istruzione anche a questi ragazzi è uno dei doveri che le scuole non statali – per lo più gestite da enti cattolici – si assumono nel momento in cui fanno domanda di essere parificate alla scuola pubblica. A dirlo è la Cassazione con la sentenza 10821 delle Sezioni Unite civili, presiedute dal Primo presidente Giorgio Santacroce, che in tal modo ha respinto il ricorso di una scuola secondaria di primo grado di Roma, amministrata dalle suore marcelline, che aveva chiesto 29mila euro per aver fornito l’insegnante di sostegno a due allievi disabili negli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004.

Secondo la Suprema Corte, “poichè la scuola paritaria al fine di ottenere la chiesta parificazione deve assumere l’obbligo di garantire la integrazione scolastica delle persone disabili, ‘senza oneri per lo Stato’, non può avere titolo al rimborso della spesa” in questione, “rientrando gli interventi di sostegno dei docenti specializzati per i disabili, tra gli obblighi specificamente assunti – sottolineano i supremi giudici ripercorrendo il verdetto di appello – al momento del chiesto riconoscimento della parità”.

Nel 2008, in primo grado il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di rimborso ma successivamente, dopo il reclamo del Ministero dell’istruzione, la Corte di Appello, nel 2012, aveva dichiarato “l’insussistenza dei presupposti di fatto e di legge, legittimanti il diritto al rimborso”.

Contro il verdetto di secondo grado, le suore marcelline si sono rivolte, alla Cassazione. Che ha confermato il no al finanziamento statale.