Home I lettori ci scrivono La Consulta “ha già bocciato” l’organico del potenziamento. Se non cambia…

La Consulta “ha già bocciato” l’organico del potenziamento. Se non cambia…

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Copio uno stralcio di pag. 455 da: Repertorio di giurisprudenza amministrativa 2007. Percorso …

“Ai  fini dell’accertamento giudiziale del rapporto di pubblico impiego, non è tanto rilevante il nomes juris attribuito a tale rapporto dell’atto che vi ha dato origine, quanto la sua concreta attuazione e, quindi, l’esistenza di quegli elementi di fatto (continuità lavorativa e professionalità delle prestazioni lavorative, la predeterminazione delle retribuzioni e la volontà effettiva, manifestata attraverso comportamenti univoci dell’Amministrazione, di inserire il prestatore di lavoro nella propria organizzazione) che del rapporto stesso costituiscono i requisiti essenziali;(…) C. Stato, sez V, 1 febbraio 1995, n. 157, Cons. Stato 1995, I, 193”

“Dal principio del buon andamento della Pubblica amministrazione, di cui l’art. 97 della Cost., deriva che l’espansione dell’impiego presso le Amministrazioni pubbliche – fuori dai casi di protezione, necessaria per legge, di situazioni giuridiche acquisite, giustificanti anche la creazione di posti soprannumerari – non è indipendente dalla preventiva e condizionante valutazione dell’oggettiva necessità di personale per l’esercizio di pubbliche funzioni, valutazione che, nel rispetto del principio della legalità, si esprime di regola, in relazione alle esigenze permanenti ed istituzionali dell’Ente, attraverso le procedure previste per la definizione dell’organico, ma che si rende necessaria pur quando si tratti di compiti per natura temporanea (definita o meno che sia) per il cui svolgimento il personale di ruolo debba essere affiancato da altro personale, reclutato attraverso meno stabili e più flessibili norme di assunzione; in caso contrario (vedi L. 107 aggiungo io) si finirebbe per incrementare irragionevolmente il numero dei dipendenti e per subordinare l’interesse pubblico a quello personale, verificandosi, allora un’inversione di priorità lesiva dell’art. 97 delle Cost. (…) Corte Cost. 4 marzo 1997, n. 59, Cons. di Stato 1997, II, 366.”

Traduco: la legge 107 che prevede forme diverse di reclutamento, che prevede norme meno stabili e più flessibili serve per affiancare il personale di ruolo?..

NO!

Allora secondo me il potenziamento e gli ambiti sono illegittimi dal punto di vista Costituzionale…

Traduco: la legge 107 pilotando dall’alto la creazione di posti, per svuotare graduatorie sature, ha posto l’interesse personale, di quelli come me che sono precari da più di quindici anni, subordinando l’interesse pubblico? (cioè potenziare veramente l’offerta formativa secondo i vari curricola che le scuole vogliono offrire ai propri studenti?)

SI!

E Allora i posti del potenziamento così creati sono illegittimi dal punto di vista dell’art. 97 della Cost.

Faccio un esempio, la provincia di Verona ha creato 112 posti per a019 (diritto ed economia), ma esistono veramente 112 cattedre nella provincia di Verona? Gli Istituti secondari sono secondo il Ministero “bollettini ufficiale scuole 2015-16” novantaquattro, contando corso serale, sedi associate, e sedi non esprimibili dal personale docente…

 Allora la domanda nasce spontanea: la legge 107 ha creato diciotto soprannumerari?

Si!

Ok! Si tratta di situazioni giuridiche acquisite, del tutto legittimo, oppure finiranno in delle scuole superiori di primo grado (medie)…

Ma tutte le scuole avranno una cattedra di diritto ed economia da 18 ore?

No!

Esclusi i più “raccomandati”, i più “bravi”, i più fortunati che “rientrano” nelle grazie del “Divino” e ai quali sarà fatta una “Proposta d’incarico ai docenti da parte del dirigente scolastico e modalità di utilizzo” comma 79, ma anche comma 69, per gli altri “sfigati” allora resteranno i  commi 58, 59,“Docenti per il coordinamento delle attività del Piano nazionale scuola digitale” o 83 “supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica”  e tutti gli altri allora rientreranno nel comma 85 “Sostituzioni per supplenze temporanee fino a 10 giorni” i tappabuchi!Allora quali sono gli elementi che contraddistinguono la “continuità lavorativa e la professionalità delle prestazioni lavorative” del personale del potenziamento se non hanno una cattedra così come le conosciamo? E’ validamente costituito il rapporto d’impiego?

Se la Corte dovesse dichiararli illegittimi: il potenziamento per evidente subordinazione dell’interesse generale a quello personale; e gli ambiti territoriali per disparità di trattamento con gli altri docenti di sede, aggiungi, poi, che la prestazioni lavorative degli “sfigati” potrebbero non rientrare nella “specifica funzione docente” allora credo che il rapporto non sia costituito regolarmente…

Io del potenziamento, se dovessi ricevere la proposta di ruolo, sarei molto preoccupato, innanzitutto per il fatto di non avere delle classi, quindi una cattedra effettiva, inoltre, giacché è dubbia la costituzione del rapporto di lavoro, sia per la continuità, vista la “chiamata diretta” sia per quanto riguarda la professionalità delle prestazioni lavorative effettuate dai docenti per il “potenziamento depotenziato” infine per la legittimità del potenziamento e dei relativi ambiti territoriali… Spero vivamente che la Corte a maggio 2016 ci assuma tutti di diritto!…