Home Sicurezza ed edilizia scolastica La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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Tra i tanti obblighi che il Dlgs 81/2008 pone a datori di lavoro e dirigenti c’è anche quello relativo alla consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in merito a diversi aspetti; a norma degli artt. 18, comma 1, lett. s) e art. 50, comma 1, lett. b), del Dlgs 81/2008 il RLS deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, designazione degli addetti, organizzazione della formazione, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola.

Si ricorda inoltre che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.