Ancora brucia il caso dello studente di Fano, prelevato direttamente dai banchi della sua scuola, solo perché, in tempi di COVID, rifiutava di mettere la mascherina, motivo per il quale è stato sottoposto a TSO, nonostante non si fosse opposto né agli infermieri, né ai vigili intervenuti. Ora, con la sentenza n. 76 del 5 maggio 2025, depositata il 30 maggio, la Corte costituzionale, pur confermando il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) nei casi di stretta necessità, sancisce l’incostituzionalità dell’art 35 della Legge n 833/78(Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale) se la persona in TSO non è messa nelle condizioni di partecipare alle decisioni che la riguardano. Una sentenza che risponde alle richieste portate avanti dal Telefono Viola, sin dalla sua costituzione da parte del presidente fondatore Alessio Coppola, avendo posto al centro delle proprie battaglie la questione delle mancate garanzie del diritto costituzionale alla difesa di ogni singolo paziente nell’applicazione dell’art 35, trovando nell’avvocato Gioacchino Di Palma e nelle relative impugnative dei TSO, un deciso e competente sostenitore.
Al comma 13 della sentenza, peraltro, si afferma proprio quanto il Telefono Viola ha scritto più volte in questi decenni, sia riguardo all’inappellabile giudizio del medico nei confronti del TSO, sia al residuo manicomiale che in questo atteggiamento si è sempre ravvisato. Si dice, infatti, nella sentenza: “Alle eccezioni […] per cui la privazione della libertà non avrebbe scopo punitivo e sarebbe adottata a fin di bene sulla base di un giudizio medico rispetto a cui il controllo giurisdizionale non potrebbe essere che esterno, ritiene la Corte rimettente che questa impostazione costituisca un ultimo residuo della logica manicomiale che la legge Basaglia ha avversato[…] che la persona affetta da patologia psichiatrica […] non debba partecipare […] alle decisioni che la riguardano”.
L’art 35 della Legge, in sostanza, non prevede la comunicazione dell’ordinanza alla persona sottoposta a TSO, perché l’ente terzo non entra nel merito e, dunque, la legge è sin dalle sue origini manifestamente incostituzionale. Ma, nonostante le infinite lotte e le ragioni sostenute dal Telefono Viola nelle cause intraprese e spesso perse per la ottusa difesa, da parte di medici e giudici, di un principio che, ora, come chiaramente espresso dalla sentenza, è incostituzionale, per accorgersene ci sono voluti 50 anni.
Proprio questo ci fa capire che la strada da percorrere, per il reale riconoscimento dell’autodeterminazione e il rispetto dell’individuo sottoposto a cure psichiatriche, è ancora lunga, perché la sentenza, nella realtà, è stata resa possibile solo grazie agli incessanti interventi delle associazioni che in questi anni si sono battute per la tutela delle persone sottoposte a TSO, mentre spesso, gli stessi medici “democratici”, hanno sostenuto e rivendicato che la privazione della libertà dei pazienti, non avendo scopo punitivo ed essendo adottata a fin di bene, rende il giudizio medico inappellabile. La Corte afferma, invece, che il trattamento, pur se sanitario, è anche obbligatorio e coattivo e quindi i giudici devono intervenire per controllare che ci sia il rispetto dei diritti della persona privata della libertà (come nel caso dei detenuti, o degli immigrati rinchiusi nel CPSA o dei malati nelle RSA). Dunque, l’impatto sui diritti fondamentali della persona è fortissimo, ma pur accogliendo positivamente la sentenza, occorre mantenere alta la guardia, perché, nella sua concreta applicazione, la visione custodialistica ancora sottesa agli interventi psichiatrici, sottomette il TSO ad un giudizio soggettivo, quello del medico, rispetto al quale il giudice tutelare, pur se espressamente richiamato dalla Corte Costituzionale a svolgere un ruolo di effettivo controllo su quanto disposto dai medici e sottoscritto dal sindaco, difficilmente controllerà “de visu” la reale situazione in cui versa il “paziente”, con il concreto rischio che la magistratura si assuma il diritto di decidere su questioni psicologiche, ma senza l’ascolto della persona, mentre proprio nel TSO dovrebbe esserci ascolto e rispetto della soggettività.
Come dichiara l’avvocato Gioacchino Di Palma, la sentenza si rifà espressamente alle raccomandazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nelle quali si fa riferimento alla necessità dell’ascolto del paziente, proprio per ricostruire le motivazioni che lo hanno portato in quella situazione, motivazioni per comprendere le quali non basta che il giudice tutelare si faccia affiancare dallo psichiatra, perché occorre tenere distinto l’aspetto sanitario da quello dei diritti della persona, ancorché il paziente si trovi in uno stato di difficoltà. I giudici non possono semplicemente affermare che dalla cartella clinica emerge la necessità del TSO, perché il giudice si deve fermare prima, alla fase in cui il TSO viene istituito, in quanto deve dichiarare qual è la motivazione che ha portato a quella situazione. Questo è il problema centrale e anche in questa sentenza manca non solo la conoscenza del soggetto, ma la responsabilità dei servizi che non hanno tutelato la persona e lo hanno fatto arrivare sino a quel punto. C’è un problema sociale e culturale che ci impedisce di ascoltare e capire cosa accade al singolo e questo la sentenza non lo risolve, ma ci pone, almeno, di fronte ad alcuni profili giuridici.
Anna Grazia Stammati Presidente del Telefono Viola (Associazione contro gli abusi e le violenze psichiatriche)
pubbliredazionale