Nelle scorse ore il ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota di chiarimento riguardante i laboratori innovativi e le soglie del Codice dei Contratti Pubblici. Un tema di grande interesse per le amministrazioni scolastiche, che tocca da vicino gli affidamenti e la loro gestione. A questo proposito, riceviamo e pubblichiamo un contributo a cura del dott. Giambattista Rosato, DSGA e formatore de La Tecnica della Scuola, che inquadra e chiarisce la questione.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), con la nota prot. n. 206159 del 26/11/2025, fornisce un chiarimento essenziale alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie dell’Avviso prot. n. 88927 (Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027) per la “Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati”.
Il Ministero richiama l’attenzione sulla corretta applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) per le procedure di affidamento relative alla voce di costo “Fornitura di beni e attrezzature (e relativa installazione)”.
La soglia critica e il divieto di affidamento diretto
Il MIM sottolinea che, nella maggior parte dei casi, l’utilizzo dell’intero importo assegnato per la voce “Fornitura di beni e attrezzature” (anche nella percentuale minima autorizzata dell’85%) comporta il superamento della soglia di € 139.999,99 e pertanto non è consentito procedere con la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023.
Le scuole sono quindi obbligate a verificare l’importo totale e ad utilizzare procedure di gara che rispettino le normative “sotto soglia” o “sopra soglia” più rigorose, in base al valore complessivo.
Il punto cruciale della Nota, in linea con l’orientamento dell’ANAC (Parere n. 40/2023), riguarda la potenziale suddivisione delle forniture in lotti (ad esempio, separando attrezzature da arredi).
Il principio di unitarietà del progetto
Il MIM e l’ANAC concordano sul seguente principio stabilito dall’art. 14 del D.lgs. 36/2023:
La decisione di frazionare l’appalto in lotti per l’acquisto delle forniture necessarie alla realizzazione del laboratorio non esime la scuola dall’obbligo di considerare il valore economico totale del progetto per individuare la corretta procedura di gara (“sotto soglia” o “sopra soglia”).
Il divieto di frazionamento artificioso è un principio generale volto a impedire che un appalto, che per il suo valore complessivo richiederebbe una procedura di evidenza pubblica, venga illegittimamente assegnato tramite affidamento diretto.
Le Istituzioni Scolastiche sono invitate a prestare la massima attenzione nel calcolo dell’importo stimato, poiché la corretta individuazione della soglia e della procedura di gara è un obbligo normativo non discrezionale.
Giambattista Rosato