Si sente spesso parlare – con riferimento alla condizione dei docenti precari- di abuso nel ricorso al contratto a termine.
Meno noti sono i requisiti richiesti dalla giurisprudenza affinchè si possa parlare di abuso dal punto di vista strettamente giuridico.
Non è infatti sufficiente dire “sono precario da dieci anni” (o da cinque o sei) perché la giurisprudenza riconosca che vi sia stato un “abuso”.
La legge n. 124/1999 prevede che “i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale.
In passato però il Ministero ha lasciato trascorrere oltre dieci anni senza indire concorsi.
Emblematica è stata poi la questione dei docenti di religione, per i quali il concorso è stato indetto solo di recente, dopo un’assenza di oltre vent’anni.
La Corte Europea con la nota “sentenza Mascolo” del 26 novembre 2014 aveva bacchettato lo Stato italiano per l’abuso nel ricorso al contratto a termine nel settore scuola, proprio perché aveva accertato che i concorsi non venivano più indetti da oltre 10 anni, preferendo così lasciare nel precariato migliaia di docenti.
Le censure sollevate sia dalla Corte Europea che successivamente dalla Cassazione hanno fatto leva sulla circostanza che – a fronte di numerose cattedre vacanti – si era scelto di assumere docenti con contratto a tempo determinato, piuttosto che indire concorsi per coprire le cattedre con docenti di ruolo.
Sul punto, la giurisprudenza è univoca: oltre 3 anni, dunque ci sarà abuso dopo il quarto anno.
Sul punto, la questione è più controversa.
Formalmente, affinchè si possa parlare di “cattedra vacante”, è necessario che essa sia prevista in organico “di diritto”.
In pratica, bisognerebbe essere stati assunti per almeno quattro anni con supplenze fino al 31 agosto.
Com’è noto, però, la maggior parte delle supplenze viene disposta con contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
La giustificazione dell’Amministrazione è che in alcuni casi si possono riscontrare delle differenze tra organico previsionale (“di diritto”) e situazione di fatto, a causa ad esempio di ritiri e/o bocciature, oppure di nuove iscrizioni, per cui all’inizio dell’anno scolastico occorre intervenire su tali situazioni, prevedendo assunzioni non preventivate.
Tali giustificazioni non appaiono convincenti, in quanto lo iato tra previsioni e situazione reale è molto rilevante, nonché consolidato negli anni.
Di fronte a decine e decine di migliaia di assunzioni con contratto fino al 30 giugno protrattesi per anni, come si fa a sostenere che si tratti di esigenze temporanee e imprevedibili?
Recentemente, la Cassazione è tornata ad occuparsi dell’argomento.
Si trattava di un docente di musica, assunto per cinque anni, sempre con contratti fino al 30 giugno.
Il suo ricorso era stato rigettato, sia in primo grado che in appello, proprio in considerazione del fatto che aveva lavorato su cattedre “non vacanti”, in quanto non previste in organico di fatto.
Il docente aveva però osservato che aveva lavorato sempre nella stessa scuola e che non aveva sostituito alcun docente titolare, contestando dunque il fatto che si potessero ipotizzare esigenze temporanee e/o imprevedibili.
La Corte di Cassazione – pur ricordando le regole di massima elaborate dalla giurisprudenza in materia – ha però ritenuto che nel caso in specie si era di fronte ad esigenze tutt’altro che “provvisorie”, ma – al contrario – permanenti e durevoli.
Pertanto, secondo la Cassazione, il fatto di aver lavorato per oltre tre anni nella stessa scuola e sulla stessa classe di concorso in assenza di “esigenze sostitutive di altro docente”, è indice di un abusivo ricorso al contratto a termine, essendo evidente che l’organico “previsionale” è inadeguato alla copertura della cattedra (Cass. sez. lavoro, ordinanza n. 19708/2025).