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Laurea e congedo parentale si possono riscattare insieme

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L’Inps, con circolare n. 44 del 29 febbraio, ha fornito indicazioni in merito ad una delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

Tale legge, all’art. art.1, comma 298, ha previsto che “il comma 2 dell’art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 è abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.    

Il riferimento è all’incumulabilità del riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

Le due facoltà di riscatto erano dunque alternative, per cui l’esercizio di una precludeva l’altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati.

 

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L’abrogazione del suddetto comma 2 comporta, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, il venir meno del regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente. Tra l’altro, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento “a periodi” antecedenti al 1° gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.

Il regime di incumulabilità/alternatività continua, invece, ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull’incumulabilità vigenti all’epoca.

Tuttavia, l’Inps ha precisato che, in relazione al generale principio di efficienza e di non  aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.

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