Home Sicurezza ed edilizia scolastica Lavoratori fragili rispetto al Coronavirus: la nuova sicurezza nelle scuole

Lavoratori fragili rispetto al Coronavirus: la nuova sicurezza nelle scuole

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Ricordiamo l’articolo 3, comma 1, lettera b), del DPCM del 08/03/2020 recita: “è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Inoltre ricordiamo l’articolo 26 del D. L. n. 18 del 17/03/2020 dove si evidenzia al comma 2 le modalità di trattamento dei lavoratori “in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992”.  Detto questo riportiamo le patologie che possono individuare un lavoratore “fragile” rispetto al contagio da Coronavirus:

  • diabete mellito insulino-dipendente, specie se scompensato,
  • le malattie cardiovascolari (ad esempio pregresso infarto, angina, cardiomiopatia, ictus),
  • le malattie polmonari croniche (ad esempio le patologie polmonari cronico-ostruttive, asma di media o severa gravità),
  • la sindrome da apnee ostruttive,
  • i tumori (recenti o in trattamento),
  • l’immunodeficienza o terapia immunosoppressiva (ad esempio malattie autoimmuni, HIV/aids, chemioterapia, trattamento di lungo termine),
  • la patologia cronica epatica, renale, ematologica o neuromuscolare.