Home Archivio storico 1998-2013 Generico Le norme sull’anno di prova

Le norme sull’anno di prova

CONDIVIDI

I docenti che hanno ottenuto l’assunzione con contratto a tempo indeterminato saranno confermati in tale stato solo se potranno vantare il superamento del periodo di prova. Lo ha fatto sapere il Ministero della Pubblica Istruzione con la nota prot. n. 39/segr. dir. Pers. del 28 maggio scorso.
Sebbene il rapporto di lavoro dei docenti sia orami assoggettato ad una disciplina di tipo civilistico, riguardo al caso specifico, devono applicarsi ancora le norme che riguardavano le immissioni ruolo, fatti i dovuti aggiustamenti. In particolare,  per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, l’anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell’insegnamento di materie affini: in tal caso si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall’inizio dell’anno scolastico corrente fino al momento dell’assunzione a tempo indeterminato "in prova".

La conferma dell’assunzione a tempo indeterminato si conseguirà con il superamento favorevole del periodo di prova e dell’anno di formazione, dopo aver prestato i 180 giorni prescritti di servizio nell’anno scolastico senza dare luogo a comportamenti negativi ai fini della prova medesima. A questo proposito, i docenti, al termine dell’anno di formazione, discuteranno con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.