Home Sicurezza ed edilizia scolastica Le scuole possono fare manutenzione con fondi derivanti da attività proprie

Le scuole possono fare manutenzione con fondi derivanti da attività proprie

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Il decreto n. 129/2018, che ha sostituito il decreto interministeriale n. 44/2001, riguardo alla manutenzione degli edifici scolastici. Consente alle istituzioni scolastiche di procedere all’affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie.

Infatti, l’articolo 39 dice:

Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso.

Le istituzioni scolastiche procedono all’affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni.

Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d’intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze.