Home Archivio storico 1998-2013 Estero Le ultime novità sul concorso

Le ultime novità sul concorso

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Estratto della bozza di decreto di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.892 cattedre e posti nelle scuole dell’infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione
 
Art. 5 – Prova di preselezione
1. Ai fini dell’ammissione alle prove scritte i candidati devono superare una prova di preselezione unica per tutte i posti le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione verbale del testo, delle competenze informatiche e linguistiche in una delle seguenti lingue comunitarie: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
2. La prova consta di 50 quesiti a risposta multipla così ripartiti:
 
– capacità logiche 18 domande;
– capacità di comprensione verbale del testo 18 domande;
– competenze informatiche 7 domande;
– conoscenza della lingua straniera 7 domande.
 
Il candidato deve rispondere entro il tempo massimo di 50 minuti La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data vale 0 punti e la risposta errata vale –0,5 punti.
Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova di preselezione comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. L’esito della prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
 
3. Il diario della prova è reso noto almeno 20 giorni prima del suo svolgimento tramite pubblicazione del relativo avviso:
 
– sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami;
– sulla rete intranet e sul sito istituzionale del Ministero;
– sui siti internet degli Uffici scolastici regionali competenti a gestire la procedura concorsuale.
 
4. Le sedi di svolgimento della prova in ogni regione e la ripartizione dei candidati presso ciascuna sede sono pubblicate sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero, nonché sui siti degli Uffici scolastici regionali.
5. Le pubblicazioni di cui ai commi 3 e 4 hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
6. I candidati che non ricevono dall’Ufficio scolastico regionale comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nei predetti avvisi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
7. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Se, a giudizio della commissione esaminatrice, non è possibile l’espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
8. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal concorso.
 
Articolo 6 – Prove scritte
1. I candidati che superano la prova di cui all’articolo 5 sono ammessi a sostenere la prova scritta, unica su tutto il territorio nazionale e relativa alle discipline oggetto di insegnamento nelle cattedre e posti per cui è indetta la procedura concorsuale.
2. La prova scritta consiste in una prova semi strutturata con griglia nazionale di valutazione composta da una serie di quesiti a risposta aperta e finalizzata a valutare la padronanza delle discipline, anche attraverso gli opportuni riferimenti interdisciplinari.
3. La prova scritta dei candidati ai posti di insegnamento della scuola primaria è costituita anche da una prova atta ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
4. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28.
5. Ai candidati di cui all’articolo 10 la commissione assegna, per la prova scritta, un punteggio massimo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21. Al suddetto punteggio si somma quello conseguito nella prova di cui all’articolo 10. Il punteggio finale è di conseguenza espresso in quarantesimi.
5. Il punteggio ottenuto nella prova di cui al presente comma costituisce il punteggio di ammissione alla prova orale di cui all’articolo 7.
 
Articolo 7 – Prova orale
1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la prova di cui all’articolo 6.
2. La prova orale ha per oggetto le discipline di insegnamento comprese nella classe di concorso e valuta la padronanza delle medesime da parte del candidato, la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle TIC e agli studenti con bisogni speciali.
3. La prova orale consiste:
 
a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della calendarizzazione della sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi;
b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla lettera a).
 
4. La prova orale accerta le competenze di trasmissione delle discipline di insegnamento comprese nella classe di concorso per cui si concorre, nonché le competenze informatiche e di conversazione nella lingua prescelta dal candidato.
5. La prova orale dei candidati ai posti di insegnamento della scuola primaria comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
5. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti.
6. La prova di cui al presente articolo è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28.
7. Il non superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.
 
Tabella di valutazione dei titoli