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L’incidente sul lavoro a scuola

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Con il termine incidente sul lavoro viene indicato un evento inatteso che può interrompere l’attività lavorativa, può avvenire con (o senza) danni per le persone, e/o le proprietà e/o l’ambiente.

Si definisce Near Miss o incidente mancato qualsiasi evento, correlato al lavoro che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte, ma solo per puro caso non lo ha fatto: un evento che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio, ma non lo fa solo per fortuna. Fanno parte di questa categoria anche quegli incidenti che restano fuori dall’obbligo legislativo di registrazione, ovvero quei lievi eventi infortunistici che non portano a significativi giorni di assenza di lavoro.

Generalmente il termine infortunio è utilizzato con riferimento ad un accadimento che colpisce il “corpo” di una persona: ad esempio, il termine si impiega per indicare la fattispecie di una persona che, nel cadere, si procura dei danni fisici.

E’ definito come evento fortuito, violento ed esterno, che provoca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, aventi come conseguenza la morte, l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea della persona che ne è colpita. Inoltre si deve considerare il termine infortunio “in itinere”, con il quale si intende l’infortunio occorso ai lavoratori durante il “normale percorso”:

  • di andata e ritorno casa lavoro;
  • che collega due luoghi di lavoro, in caso di lavoratore con più luoghi di lavoro.
  • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale.

Tale infortunio sul lavoro viene riconosciuto dall’ INAIL indipendentemente da chi lo ha causato: se sia colpa o meno del lavoratore l’INAIL è tenuto a indennizzare l’infortunato.  L’uso del mezzo privato come automobile, motociclo ecc. può considerarsi necessario ed indispensabile solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
  • il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
  • i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
  • i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.