Home Disabilità Massima riservatezza per i dati sulla disabilità nell’Anagrafe studenti

Massima riservatezza per i dati sulla disabilità nell’Anagrafe studenti

CONDIVIDI

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera allo schema di regolamento in materia di “Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di disabilità degli alunni censiti nell’Anagrafe nazionale degli Studenti”.

Lo schema di regolamento Miur si compone di un unico articolo e di un allegato tecnico che ne costituisce parte integrante.

In particolare, tale articolo stabilisce che, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico, l’Anagrafe nazionale degli studenti raccoglie in una “partizione separata” i dati che rivelano lo stato di disabilità degli alunni, la cui conoscenza sia indispensabile ai fini della loro integrazione scolastica, ma privi di elementi identificativi degli alunni stessi (diagnosi funzionale, profilo dinamico-funzionale, piano educativo individualizzato). L’allegato tecnico individua i tipi di dati e le operazioni su di essi eseguibili, indispensabili per le finalità anzidette e indica i soggetti legittimati al trattamento, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità previsti dal Codice.

Nel dettaglio, i dati trattati concernono:

  • “la certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravità” ai sensi della legga 104 del 1992 (verbale di accertamento);
  • “la diagnosi funzionale” dell’alunno alla cui redazione provvede l’unità multidisciplinare;
  • “il profilo dinamico funzionale” alla cui redazione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori dell’alunno, l’unità multidisciplinare e, per ciascun grado di scuola, il personale specializzato della scuola;
  • “il piano educativo individualizzato” per la formulazione della proposta relativa all’individuazione delle risorse necessarie, compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno.

Lo schema di regolamento prevede che i dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti disabili siano raccolti privi di elementi identificativi nella partizione separata dell’Anagrafe, distinta sia dal punto di vista logico che fisico dalla parte che contiene i dati identificativi (anagrafici, curriculari e di frequenza) riferiti agli studenti.

Nei limitati casi in cui i predetti dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere associati all’interessato (cfr. c.d. “assegnazione dei posti in deroga” di cui oltre), una chiave numerica, memorizzata sulla base dati in formato crittografato e mai visualizzata, “separata e custodita in un server ad accesso limitato e controllato (…) accessibile esclusivamente dal software applicativo che utilizza la chiave di cifratura”, consente di effettuare tale operazione.

Sono state, invece, espunte le informazioni relative agli studenti affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), il cui diritto all’integrazione scolastica risulta, infatti, garantito da una specifica e differente disciplina di settore.

Sulla base delle misure di sicurezza individuate all’interno del Regolamento, il Garante ha pertanto espresso parere favorevole, con un’unica condizione: l’allegato tecnico dello schema sia perfezionato con l’individuazione di un termine di conservazione dei log congruo e proporzionato rispetto alle finalità perseguite, non essendo sufficiente la locuzione “non inferiore a” 12 mesi.