Nella riunione preliminare del 17 giugno ai componenti della Commissione dell’Esame di Stato verrà chiesto di sottoscrivere alcune dichiarazioni. In particolare i commissari dovranno eventualmente dichiarare le seguenti incompatibilità:
- Tutti i componenti la Commissione dichiarano per iscritto di avere o di non avere istruito privatamente i candidati della propria Commissione.
- Tutti i componenti la Commissione dichiarano per iscritto di avere o di non avere vincoli di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero rapporto di coniugio, con i candidati che essi dovranno esaminare.
Esami di Stato 2019: incompatibilità di nomina dei commissari
In generale i casi di incompatibilità di nomina sono indicati nel Decreto Ministeriale n.6 del 17 gennaio 2007, che elenca quando i commissari esterni maturità 2019 non possono essere nominati. Di seguito riportiamo tali incompatibilità di nomina:
- Quando sono assenti o in aspettativa, posto che il rientro in servizio sia previsto in epoca posteriore all’inizio degli esami di Stato.
- Quando si trovano in collocamento fuori ruolo o in utilizzazione in altri compiti
- Quando sono in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro
- Quando godono di aspettativa o distacco sindacale
- Quando sono oggetto di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello precedente
- Quando risultano indagati o imputati per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa
- Qualora si siano resi autori di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestati in sede disciplinare
Nel caso in cui sopravvenga una di queste situazioni oppure il commissario scelto non possa adempiere all’incarico e decida di rifiutare sulla base di un legittimo impedimento, subentra la sostituzione del commissario esterno di maturità.
ORDINANZA MIUR
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