Come già chiarito dal prof Lucio Ficara, ricordiamo che chi rinuncia all’immissione in ruolo da GPS prima fascia sostegno non potrà accedere alla procedura interprovinciale straordinaria “mini call veloce”. È quanto stabilisce l’art. 14, comma 1, lettera c-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modifiche dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), che ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di assunzione “per chiamata” introdotta nel 2023.
La disciplina di dettaglio è contenuta nel Decreto Ministeriale n. 111 del 6 giugno 2024, che regola le assunzioni straordinarie su posti di sostegno per il biennio 2024/2025 e 2025/2026.
La procedura è rivolta agli aspiranti delle GPS I fascia sostegno che, pur non essendo rinunciatari, non abbiano ricevuto una proposta di assunzione nella propria provincia. In questo caso, potranno fare domanda per coprire i posti rimasti vacanti in altre province della stessa Regione, utilizzando la piattaforma telematica del Ministero.
Ad esempio, un candidato inserito nella GPS I fascia di Reggio Calabria che, pur avendo espresso tutte le preferenze, non ottenga il ruolo per mancanza di posti, potrà partecipare alla mini call veloce in altre province calabresi dove vi siano ancora disponibilità.
È rinunciatario chi, nella fase provinciale, non inserisce tutte le 150 preferenze possibili e viene quindi “scavalcato” da aspiranti collocati più in basso in graduatoria. In questo caso, non sarà consentito partecipare alla mini call veloce. Ad esempio, se l’aspirante Y omette alcune preferenze e perde il ruolo a favore di un collega con punteggio inferiore, non potrà accedere alla procedura straordinaria.
Non presentare domanda per la mini call veloce non comporta sanzioni: il docente mantiene la possibilità di accettare incarichi o supplenze da GPS e graduatorie d’istituto nella propria provincia. Diverso il caso di chi partecipa e ottiene il ruolo: in quel momento accetta in via definitiva il posto, rinunciando a qualsiasi incarico nella provincia di origine, comprese le supplenze da interpello.
Se, invece, la partecipazione non porta all’assegnazione per mancanza di disponibilità o posizione in graduatoria, il docente potrà continuare a lavorare nella provincia di inserimento in GPS come supplente o incaricato, senza alcuna limitazione.
La norma, dunque, mira a evitare che posti di sostegno vacanti in una provincia vengano assegnati a chi ha già rifiutato un’analoga opportunità nella propria, garantendo maggiore efficienza nella distribuzione delle cattedre.