Home Personale Mobilità 2018/2019, niente punteggio per anni con aspettativa superiore ai 6 mesi

Mobilità 2018/2019, niente punteggio per anni con aspettativa superiore ai 6 mesi

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Negli ultimi anni, soprattutto in coincidenza della mobilità nazionale delle fasi B e C introdotte dalla legge 107/2015, è fortemente aumentata la richiesta di aspettativa per interi anni scolastici. È utile sapere che i servizi di aspettativa concessi al docente dal dirigente scolastico per motivi familiari, se superiori ai 6 mesi non daranno punteggio per la mobilità.

PERIODI DI ASPETTATIVA DEI DOCENTI CHE NON DANNO PUNTEGGIO PER LA MOBILITA’

Nelle premesse alle note del contratto mobilità dell’11 aprile 2017, valido anche per l’anno scolastico 2018/2019, è specificato che qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l’anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. Utile sapere che invece i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, per cui in tali casi, anche se nell’anno scolastico non è stato prestato servizio per 180 giorni, il punteggio del servizio viene attribuito per intero.

PUNTEGGIO NELLA MOBILITA’ PER ANNO CON NOMINA GIURIDICA SENZA SERVIZIO

Nella nota 4 del CCNI mobilità 2018/2019 è disposto che l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che in quella a domanda. Se invece l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutata 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio.