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Mobilità 2023-2024, ecco quali sono i titoli valutabili per i trasferimenti e le graduatorie interne per individuare i perdenti posto

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Presto partirà, tra la fine di febbraio e i primi di marzo, la procedura per la mobilità 2023-2024, vediamo di fare una panoramica sui titoli generali che possono essere valutati per il punteggio del trasferimento e anche per le graduatorie interne dei docenti titolari della scuola per l’individuazione dei perdenti posto.

Al massimo 25 punti di titoli culturali

È utile sapere che per la mobilità territoriale, oltre ai 12 punti del concorso ordinario e eventualmente ai 3 punti (uno per anno scolastico) per avere fatto, negli anni 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, gli esami di Stato in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame, sono cumulabili al massimo altri 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2  del contratto sulla mobilità. Quindi, per la mobilità territoriale riferibili a tutte le fasi di mobilità, si potranno accumulare al massimo 25 punti di titoli culturali. Questo limite massimo di 25 punti si applica, identicamente anche per il calcolo dei titoli nella compilazione delle graduatorie interne di Istituto per i docenti perdenti posto.

Alcuni titoli valutabili

Nella mobilità territoriale e nelle graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto il dottorato di ricerca vale 5 punti e se ne valuta solo uno, mentre per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti 5 punti. Tra i titoli generali c’è anche il Corso di Perfezionamento CLIL per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011, per il quale vengono attribuiti punti 1, a condizione che il docente sia in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2), abbia frequentato il corso metodologico ed abbia sostenuto la prova finale. Invece sono attribuiti punti 0,5 ai docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento CLIL, che di fatto dà un livello di competenza B2, ed abbiano superato l’esame finale.

Per ogni corso di perfezionamento di 1500 ore e 60 CFU con esame finale o master di I o II livello, e se ne valutano al massimo uno per ogni anno accademico, spetta un solo punto. Per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello, o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza si attrbuiscono 3 punti.

Per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente, vengono attribuiti 5 punti ed è valutabile un solo diploma per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso.

I titoli per la mobilità professionale

Per mobilità professionale si intende il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo. Il passaggio di cattedra è una richiesta di passare ad altra classe di concorso dello stesso grado di istruzione di titolarità per cui il docente ha abilitazione. Il passaggio di ruolo è una richiesta di passare ad insegnare in un altro ordine o grado di istruzione rispetto a quello di titolarità per cui il docente ha abilitazione. Nel caso del passaggio di ruolo il docente può richiedere un solo ordine o grado su cui fare la sua richiesta. Nei passaggi di ruolo e di cattedra si valutano tutti i titoli culturali posseduti, senza avere il problema del limite dei 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2  del contratto sulla mobilità, in quanto tale limite esiste soltanto nella mobilità territoriale. Nella mobilità professionale (passaggi di ruolo e cattedra) il dottorato di ricerca vale 6 punti e se ne può considerare soltanto uno. 6 punti vengono assegnati ad ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza. Nella mobilità professionale è utile sapere che a differenza dei trasferimenti territoriali, si possono inserire 6 punti per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza diversi da quello di cui al punto A, per ogni concorso. Segnaliamo anche che per la mobilità professionale esistono i CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio sono aggiunti 3 punti.