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15.04.2026

Mobilità 2026, il punteggio del servizio preruolo nelle scuole primarie paritarie-parificate fino al 31 agosto 2008 è riconosciuto

Una docente di scuola primaria indica nel suo allegato D alla domanda di mobilità 2026/2027, 7 anni di pre ruolo dal 2001/2002 al 2007/2008 svolti nella scuola primaria paritaria che ha mantenuto lo status di parificata. L’ufficio scolastico provinciale di titolarità della docente, nella notifica della convalida dell’istanza di trasferimento o passaggio di ruolo, si trova cancellati i 42 punti di preruolo per i 7 anni svolti. Motivo della cancellazione di questi punti è il seguente: “Gli anni di servizio prestati nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera“.

Normativa di riferimento

L’ufficio scolastico provinciale che non ha convalidato i 7 anni di preruolo prestati in scuola primaria paritaria, ha preso un grave abbaglio sul piano normativo. Bastava leggere con attenzione, la pag.94 del CCNI mobilità 2025-2028, dove in premessa alle note dell’allegato 2 delle tabelle di valutazione dei punteggi per la mobilità dei docenti è scritto quanto segue: “ll servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
b) nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;
c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)”.

Punteggio da riconoscere

Nell’allegato D al punto “3) A) di aver prestato, in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti servizi pre-ruolo, riconoscibili ai sensi dell’art. 485 del Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 (4)” deve essere riportato il servizio che è stato riconosciuto o e riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera del docente. Quindi è assolutamente riconoscibile anche il servizio che è stato prestato fino alla data del 31 agosto 2008 nellee scuole primarie con convenzione di parifica e che hanno mantenuto la qualifica di “scuole parificate”. Il limite temporale del 31 agosto del 2008 nasce dalla legge n.27 del 3 febbraio 2006 che ha risolto, entro l’anno scolastico 2007/2008, tutte le qualifiche di “parifica”, quindi nei confronti del personale docente attualmente in ruolo nelle scuole statali che, anteriormente all’immissione nei ruoli statali ha prestato servizio nelle scuole paritarie e parificate fino al 2007/2008, deve essere riconosciuto il valore del punteggio di mobilità e il riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera.

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