Con la pubblicazione degli esiti della mobilità 2026/2027, ecco arrivare alcuni quesiti per capire la regolarità di alcune operazioni. Una docente ci chiede:” Nella prima fase della mobilità, riferita al trasferimento all’interno di un Comune privo di sub distretti comunali, una docente è stata trasferita in una scuola X con precedenza per assistenza al figlio con 104/92. La docente ha ottenuto il trasferimento nella scuola X con un punteggio inferiore ad altri docenti che non possedevano alcuna precedenza. È corretta l’applicazione di questa precedenza nella prima fase della mobilità?”. La risposta è articolata e vanno specificate alcune cose.
È necessario precisare che ai sensi dell’art.13, comma 1, punto IV del CCNI mobilità 2025-2028, nella I fase della mobilità solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.
In buona sostanza la norma specifica che la precedenza scatta in prima fase della mobilità, ovvero per i trasferimenti all’interno dello stesso comune, solo se se si chiede il trasferimento da un distretto del Comune X al distretto del medesimo comune dove risiede il figlio bisognoso di assistenza. Non si applica la precedenza della legge 104/92 per asistere il figlio in caso di prima fase in un Comune che non è suddiviso in distretti.
La procedura utilizzata dal MIM non appare assolutamente corretta, infatti la docente in questione non poteva beneficiare della precedenza per assistere il figlio per spostarsi da una scuola A ad una scuola B del medesimo Comune, essendo il Comune non suddiviso in distretti. Quindi la suddetta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti limitatamente ai comuni composti con più distretti.
Cosa completamente diversa è se la precedenza della 104/92 riguardasse espressamente il docente, quindi fosse il docente a fruire dei benefici dell’art.21 della legge 104/92 o dell’art.33, comma 6, della legge 104/92. In questo ultimo caso la precedenza si applica anche nella prima fase della mobilità a prescindere dal fatto che il Comune si acomposto da più distretti oppure no.