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Aggiornato il 26.01.2026
alle 18:12

Mobilità 2026, per i docenti si può richiedere sia trasferimento che passaggio di ruolo. Si producono due domande distinte e prevale il passaggio di ruolo sul trasferimento

Lucio Ficara

Una docente X di ruolo nella scuola primaria, dove da diversi anni ha superato l’anno di prova, avendo conseguito, attraverso i 30 CFU, l’abilitazione per la classe di concorso A019 ( storia e filosofia), ci chiede se oltre al trasferimento sulla primaria, può presentare domanda di passaggio di ruolo alla secondaria di secondo grado per insegnare storia e filosofia.

Due o tre domande distinte

Per il personale docente esistono due tipi di domande di mobilità volontaria: 1) la mobilità territoriale; 2) la mobilità professionale.

La mobilità territoriale è la tipica domanda di trasferimento da una scuola all’altra dello stesso comune di titolarità nella medesima classe di concorso in cui si è titolari (prima fase della mobilità), dalla scuola di titolarità ad una scuola di altro comune o distretto della medesima provincia di titolarità e nella medesima classe di concorso di titolarità (seconda fase della mobilità), dalla scuola di titolarità ad altra scuola di altra provincia rispetto la provincia di titolarità e medisma classe di concorso (terza fase della mobilità). In ogni fase della mobilità territoriale, la titolarità della classe di concorso del docente, resta quella di partenza, cambia solamente la scuola di titolarità ed eventualmente l’ubicazione territoriale della scuola di nuova titolarità. Le tre fasi della mobilità territoriale sono eventualmente richieste tutte e tre in un’unica domanda da inoltrare all’ufficio scolastico di titolarità.

La mobilità professionale invece si suddivide in due categorie distinte di mobilità: 1) passaggio di cattedra; 2) passaggio di ruolo.

Il passaggio di cattedra avviene nello stesso ordine o grado di Istruzione e può essere richiesto anche per più di una classe di concorso in cui il docente possiede abilitazione. Per esempio è un passaggio di cattedra quello del docente che è titolare su A020 (fisica) che dovesse chiedere passaggio di cattedra per A026 (matematica) quindi all’interno del secondo grado di istruzione della scuola secondaria. La domanda di passaggio di cattedra può essere richiesto se in possesso dell’abilitazione della classe di concorso richiesta e se si è già superato l’anno di prova nella classe di concorso di titolarità. La domanda di passaggio di cattedra è compilata su un modulo diverso rispetto a quella di trasferimento, possono coesistere entrambe le domande, e si può scegliere a quale delle due domande dare priorità.

Il passaggio di ruolo invece avviene su ordini di scuola differenti rispetto quello di titolarità. Il docente può presentare l’istanza di passaggio di ruolo in un solo ordine o grado di istruzione diverso da quello di titolarità. Per esempio la docente titolare alla primaria EEEE che possiede l’abilitazione A019 per la secondaria di secondo grado, avendo superato l’anno di prova alla primaria, può presentare istanza di passaggio di ruolo. La domanda di passaggio di ruolo può coesistere anche con la domanda di trasferimento. In alcuni casi è anche possibile presentare contemporaneamente, con moduli distinti, domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo.

Passaggio di ruolo prevale sul trasferimento

Anche con il CCNI mobilità 2025-2028 e quindi per le domande di mobilità 2026/2027, la mobilità professionale prevarrà su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si seguirà l’ordine di priorità indicato dal docente nel modulo di domanda. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.

È specificato con assoluta chiarezza, ai sensi dell’art. 6, comma 3, dell’ipotesi di CCNI mobilità 2025-2028la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo.

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