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01.06.2026

Mobilità docenti 2026, rettifiche e reclami: come funziona? Quali tempi? Risponde l’esperto

Venerdì 29 maggio, in piena mattinata, sono stati resi noti gli esiti della mobilità docenti 2026/2027. Gli esiti della mobilità 2026/2027 sono atti definitivi oppure l’Amministrazione può fare rettifiche in autotutela? Quali i tempi per eventuali reclami? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara:

“Parliamo di circa 100.000 domande di mobilità, quasi il 50% ha ottenuto soddisfazione, hanno ricevuto nelle loro caselle di posta elettronica l’esito della mobilità 2026-2027, sia per la parte che riguarda i trasferimenti, sia per la parte che riguarda i passaggi di cattedra e di ruolo. Questa situazione ha accontentato molti, ma ha anche scontentato altrettanti aspiranti alla mobilità. Per cui parlare di esiti definitivi direi di no, perché l’esperienza ci dice che di solito la mobilità per errori più che di sistema, ma umani, magari anche di controllo delle domande, può riservare delle rettifiche, cosa che puntualmente avviene durante il mese di giugno”.

“Dunque, il mese di giugno potrebbe essere che alcuni docenti, richiedendo accesso agli atti per verificare se effettivamente il docente X con quel punteggio aveva i numeri reali per poter ottenere quel trasferimento o aveva la precedenza effettiva per scavalcare chi aveva più punteggio nell’esito finale, questo fosse regolare, per cui in autotutela, se ci dovesse essere un riscontro di atti non propriamente corretti e vengono segnalati nei termini dei 10 giorni di reclamo dalla data del 29 maggio, dunque tendenzialmente il 7 giugno scadono i termini ufficiali per poter presentare una istanza, perché comprende il 29, 30 e 31 maggio, sono 3 giorni di maggio per poter fare istanza di reclamo e 7 giorni di giugno, sono 10 giorni entro cui il danneggiato, quello che ritiene di aver avuto un danno dall’esito della mobilità, può chiedere sia l’accesso agli atti, legato al reclamo e sia il reclamo qualora l’accesso agli atti possa verificare che effettivamente il punteggio del trasferito non è idoneo, non è corretto o per dichiarazioni non pienamente corrette o valutate in tutta fretta, quindi magari può essersi verificato un errore umano che può essere in autotutela rettificato già nei primi giorni di giugno“.

“Oppure poi qualora l’amministrazione dovesse insistere nella correttezza dell’atto e invece chi si sente leso nel diritto ad avere riconosciuto il trasferimento al posto di chi invece lo ha avuto realmente, si può ricorrere al giudice del lavoro manifestando le proprie ragioni”.

“Sono storie di tutti gli anni, per cui parlare di atto assoluto e definitivo mi sento di escluderlo nella maniera più assoluta e invece l’invito è proprio per una regolarità della procedura e del processo dell’esito della mobilità, controllare bene i bollettini ufficiali, verificare che effettivamente il tutto si è svolto con assoluta regolarità, non sono nuove sentenze dei giudici del lavoro, anche con un dato di urgenza piuttosto che per via ordinaria che poi hanno capovolto l’esito della mobilità”.

“Quindi chi ha in maniera lecita il dubbio o la certezza che qualcosa non si sia svolto nei termini della regolarità ha, ai sensi dell’articolo 17 del contratto collettivo nazionale integrativo di mobilità, il diritto a, prima reclamare, fare anche una rettifica in autotutela da parte dell’amministrazione e eventualmente se si arriva a contenzioso, andare a ricorso al giudice del lavoro“.

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