Il 7 giugno del 2026 scade la possibilità per i docenti che non hanno ottenuto il trasferimento in una delle sedi richieste, o per aver ottenuto il trasferimento in una sede diversa rispetto a quella spettante, per procedere a un eventuale reclamo per:
• Aver riscontrato discordanze nel punteggio;
• Mancato riconoscimento della precedenza spettante;
• Errata valutazione del servizio;
• Assegnazione di una sede richiesta a un docente con punteggio inferiore.
Il docente che dovesse aver riscontrato delle anomalie sulla mobilità, in riferimento a quanto previsto dall’art. 17 del CCNI sulla mobilità, può presentare motivato reclamo, entro 10 giorni dalla data pubblicazione degli esiti sulla mobilità, avvenuta il 29 maggio 2026.
Per avere prontezza nel dettaglio della procedura seguita, il docente interessato può richiedere accesso agli atti al fine di ottenere copia della documentazione concernente la propria pratica e ove necessario anche dei documenti utili a verificare il punteggio assegnatogli e i movimenti effettuati.
Il reclamo, accompagnato dalla documentazione necessaria al fine di dimostrare l’eventuale errore, va inviato all’organo che ha emanato il provvedimento, cioè all’UST presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità o di passaggio di cattedra o ruolo.
In merito al reclamo presentato dall’interessato, tramite PEC, oppure consegnato tramite la scuola di servizio all’Ufficio Territoriale, il quale, entro 10 giorni dalla ricezione, e comunque non oltre la data d’inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. sulla mobilità, adotta l’eventuale provvedimento correttivo dell’atto contestato. Fermo restante che la decisione sul reclamo è atto definitivo.
L’art. 17 comma 2 prevede che sulle controversie riguardanti la mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche legislative intervenute in materia di conciliazione ed arbitrato, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda.
In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta.
Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.
Qualora il docente non dovesse essere soddisfatto e dovesse ritenere il provvedimento lesivo dei propri diritti, ha la possibilità di procedere, facendo ricorso al TAR entro 60 giorni, o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.