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Prima Ora | notizie del 9 luglio

Docenti di sostegno, il diritto al rientro sul posto comune è spesso solo teorico. Una disparità che merita attenzione

Gentile Redazione,

desidero portare all’attenzione dei lettori una problematica che interessa i docenti specializzati sul sostegno e che, a mio avviso, viene raramente illustrata nella sua reale portata.
Negli articoli dedicati alla mobilità si legge frequentemente che il docente titolare su posto di sostegno, una volta assolto il vincolo quinquennale, può presentare domanda per rientrare sulla propria disciplina. L’affermazione è corretta, ma incompleta.

Non viene infatti spiegato come questo diritto venga concretamente esercitato. Il docente di sostegno che chiede il trasferimento sul posto comune si trova collocato in una posizione procedurale che può rendere tale possibilità estremamente difficile, se non impossibile. Questa criticità non emerge da una semplice lettura del CCNI 2025-2028 o dell’Ordinanza Ministeriale n. 43 sulla mobilità, ma solo analizzando l’Allegato 1, dedicato all’«Effettuazione delle operazioni della seconda fase».

La mia esperienza personale ne è una dimostrazione.

Sono docente della classe di concorso A041. Dopo anni di insegnamento sulla disciplina, in occasione della mobilità, avendo indicato come prima preferenza il posto comune e come seconda il posto di sostegno, mi è stato assegnato un posto sul sostegno, consentendomi il ricongiungimento territoriale e familiare.
Da allora sono trascorsi sette anni. Ho svolto il mio servizio sul sostegno con continuità, impegno e professionalità, superando ampiamente il vincolo quinquennale previsto dalla normativa.

Quest’anno, nella mia scuola di titolarità, si sono liberate due cattedre della mia classe di concorso a seguito del pensionamento dei docenti titolari, rendendo disponibili i relativi posti comuni. Era quindi ragionevole sperare di poter rientrare sulla disciplina, confidando che il punteggio maturato in tanti anni di servizio mi consentisse di concorrere per quelle disponibilità.
Solo approfondendo il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità ho però compreso una realtà che pochi conoscono, prendendo piena coscienza degli effetti dell’ordine delle operazioni previsto dall’Allegato 1.

Tale Allegato disciplina l’ordine di effettuazione delle operazioni della seconda fase provinciale dei trasferimenti nei punti A), B), C), D), D1), D2), E), E1), E2), E3), F), G), H), H-bis) e H-ter). Proprio quest’ultimo punto riguarda il trasferimento da posto di sostegno a posto comune dei docenti privi di precedenza, collocando tale operazione soltanto in coda a tutte le altre previste nella medesima fase.

Questo significa che il docente di sostegno non concorre realmente con gli altri aspiranti sullo stesso piano, ma viene preso in considerazione solo dopo l’esaurimento di tutte le altre operazioni.
La conseguenza è che i posti disponibili vengono assegnati ad altri docenti, indipendentemente dal punteggio, prima ancora che sia esaminata la domanda di chi desidera ritornare sulla propria disciplina.

È esattamente ciò che è accaduto nel mio caso.
Purtroppo non ho ottenuto il rientro sul posto comune per una disparità di trattamento: non prevale il docente con maggiore anzianità di servizio, poiché il punteggio risulta subordinato all’ordine procedurale. Mi chiedo: dov’è il merito?

Il legislatore ha previsto un vincolo quinquennale sul sostegno. Terminato tale periodo, il docente dovrebbe riacquistare il diritto di concorrere per il rientro sulla disciplina. L’attuale sistema, invece, rischia di trasformare un vincolo temporaneo in un vincolo di fatto permanente, soprattutto nelle classi di concorso con pochi posti disponibili o nelle province caratterizzate da una forte mobilità. In queste situazioni, il docente specializzato sul sostegno si trova nell’impossibilità concreta di rientrare sul posto comune, nonostante abbia maturato tutti i requisiti previsti dalla legge.

Pertanto, questo diventa un diritto negato.Si crea così una situazione paradossale: la specializzazione sul sostegno, anziché rappresentare un valore aggiunto nella carriera professionale, rischia di trasformarsi in un elemento che limita le possibilità future di mobilità.

Nessuno mette in discussione l’importanza di garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità, né la necessità di tutelare il sistema del sostegno. Allo stesso tempo, però, non si dovrebbe comprimere il diritto professionale di chi, una volta assolti gli obblighi previsti dalla legge, desidera rientrare sulla propria disciplina.

È quindi necessario aprire una riflessione seria e trasparente sull’equità del sistema di mobilità e sull’effettiva esistenza del diritto al rientro sul posto comune. Il vincolo quinquennale rischia infatti di trasformarsi in una permanenza indefinita sul sostegno, determinata non da una libera scelta professionale ma da un meccanismo procedurale che finisce per svuotare di contenuto il diritto stesso al rientro sulla disciplina.

Caterina Ricciardi

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