Un docente X che è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata come perdente posto, per l’anno scolastico 2025/2026, in altra scuola fuori dal comune di titolarità, ci chiede: ” Nella mobilità 2026/2027 ho richiesto il rientro, da fuori comune, in primis nella mia scuola di ex titolarità (che ho indicato come prima nelle preferenze), da cui ero stato trasferito a domanda condizionata, poi nel comune di precedente titolarità (che ho indicato come seconda preferenza), poichè la mia attuale titolarità è fuori dal comune della mia ex scuola di titolarità. Volevo capire se la mia richiesta verrà trattata prima oppure dopo dei docenti che si muovono in prima fase di mobilità all’interno del comune che ho legittimamente richiesto?“.
Incominciamo con lo specificare che la precedenza per il rientro nella sede di ex titolarità è definita dall’art.13, comma 1, punto II, del CCNI mobilità 2025-2028. In tale norma è specificato che tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del decennio successivo al provvedimento suddetto.
In tale precedenza è chiaramente specificato che: “La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente all’interno della provincia e della tipologia di posto di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno)”.
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno
del decennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.
Nel caso in specide del docente X, avendo perso posto con la mobilità 2025/2026, producendo una domanda condizionata al rientro con precedenza nella scuola di titolarità in cui ha prestato servizio fino al 31 agosto 2025, possiamo affermare che con la mobilità 2026/2027 è il primo dei dieci anni che richiede rientro con diritto di precedenza sulla scuola e diritto di precedenza sul comune dove insiste la scuola di ex titolarità. Quindi il docente X nella domanda di mobilità 2026/2027 ha indicato, nella sezione precedenze, il diritto alla precendenza ai sensi dell’art.13, comma 1, punto II del CCNI mobilità 2025-2028, precisando il codice meccanografico della scuola di ex titolarità. Nella medesima domanda, nella sezione delle preferenze, ha inserito come prima preferenza il codice meccanografico della scuola di precedente titolarità e come seconda preferenza il comune di precedente titolarità.
Nella fase dei movimenti, il sistema algoritmico della mobilità 2026/2027, in prima fase di mobilità, come specificato dall’allegato 1 del CCNI mobilità sull’ordine delle operazioni suddivise per fasi, operano alla lettera B) i trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1) dei
docenti trasferiti nell’ultimo decennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza
di cui al punto II) dell’art 13 del contratto di mobilità 2025-2028.
Mentre la mobilità ordinaria della prima fase opera alla lettera E1). Quindi il docente X, anche se titolare fuori comune, viene trattato prima, riguardo la scuola di ex titolarità, dei movimenti dei docenti che si trovano titolari all’interno del comune in cui insiste tale scuola.
Inoltre il docente X precede i movimenti in II fase di mobilità per quanto riguarda tutte le scuole dell’intero comune di ex titolarità, ovvero prima di passare alla mobilità di II fase, c’è da considerare la lettera G) dell’allegato 1 che opera in I fase e che procede per i trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell’ultimo decennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità , beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto V), dell’art. 13 del contratto di mobilità 2025-2028.