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27.03.2026

Nota 5 allegato 2 contratto mobilità docenti: La continuità didattica come si valuta e in quali casi si perde

Nell’approssimarsi della scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e dell’individuazione dei soprannumerari, molti docenti si chiedono come si calcola il punteggio per la continuità? In quali casi non si perde? Il punteggio spettante è uguale per la mobilità a domanda e per le graduatorie interne d’istituto?

Continuità didattica

L’allegato 2 all’O.M. nell’indicare i punteggi spettanti per i servizi di ruolo prestati senza soluzione di continuità dispone che l’attribuzione del punteggio spetta dopo aver completato il triennio nella scuola di attuale titolarità o per il precedente incarico triennale da ambito o nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica.

Valutazione servizio di continuità nella mobilità volontaria

In merito ai servizi prestati di ruolo nella stessa scuola di attuale titolarità, il punteggio spettante per la domanda volontaria, secondo quanto previsto dal punto C) dell’allegato 2 è:
• Per i primi tre anni punti 12 pari a 4 punti l’anno;
• Per il quarto e il quinto anno 5 punti l’anno;
• Per il servizio prestato oltre il quinquennio 6 punti l’anno.
Qualora il servizio fosse stato svolto nelle piccole isole, il punteggio si raddoppia.

Valutazione servizio di continuità nelle graduatorie interne

Nella predisposizione delle graduatorie interne la nota 5bis all’allegato 2 afferma che
“Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario e ai fini del trasferimento d’ufficio, si prescinde dal triennio,” la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:
Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità o d’incarico triennale senza soluzione di continuità entro il quinquennio punti 5 per anno scolastico;
Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità o d’incarico triennale senza soluzione di continuità oltre il quinquennio punti 6 per anno scolastico.

Valutazione del servizio di continuità nel comune

La nota 5 bis inoltre dispone che ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del docente soprannumerario e ai fini del trasferimento d’ufficio, è valutata anche la continuità nel comune di attuale titolarità a condizione che la continuità non sia stata valutata come servizio nella stessa scuola.

La continuità nello stesso comune è di un punto per anno scolastico e non è
cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto per la continuità nella scuola.

Come dichiarare il servizio prestato in continuità

All’O.M. fra gli allegati da compilare riguardo alle singole situazioni, l’allegato F consente a ogni singolo docente di dichiarare non solo il servizio prestato nella scuola di attuale titolarità, ma anche il servizio prestato nel comune conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso comune. Inoltre nell’allegato F può essere dichiarata, per chi ne ha diritto, la precedenza di cui all’art 13 del CCNI.

Quando non si perde la continuità

Fermo restane che non va valutato l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda, la continuità non si perde, secondo quando indicato nella nota 5 alla tabella 2 nei seguenti casi;
• Per la scuola primaria, qualora il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo;
• Quando la mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuta a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola;
• Assenze per motivi di salute,
• Per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al decreto legislativo n. 151/01;
• Per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile in costanza di nomina;
• Per mandato politico e amministrativo;
• Nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali),
• Quando con l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, si è passati all’automatica attribuzione della titolarità su codice unico;
• Per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I.;
• Per gli esoneri e per le aspettative sindacali ancorché non retribuite,
• Per incarico della presidenza di scuole secondarie,
• Per esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici,
• Per esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso,
• Per collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del decreto-legge 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306,
• Per il servizio prestato nelle scuole militari
• Per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15 e successive modifiche e integrazioni.
• Per l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea.
• Per la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 42 comma 5 del decreto legislativo n. 151/01.


Quando si perde la continuità

La continuità e conseguentemente il punteggio si perdono :
• Nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno, il rientro nell’istituto di precedente titolarità;
• Trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo;
• Per il congedo per effettuare un Dottorato di ricerca;
• Per le aspettative superiore ai 6 mesi, anche per l’anno sabbatico, sia su scuola e conseguentemente sul comune;
• Per i docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, a seguito dell’introduzione dell’organico di circolo nell’A.S. 1998/1999 per la scuola primaria e nell’A.S. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia, il servizio prestato nella scuola di montagna e nelle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente;
• Se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo non coincidono per il periodo considerato.

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