In attesa dell’O.M. con la quale saranno dettate le date entro cui, il personale ATA potrà presentare la domanda di mobilità territoriale e/o professionale, il CCNI 2025/2028 regolamenta le diverse procedure in merito a chi può presentare la domanda e chi ha diritto alla precedenza.
Può presentare la domanda di mobilità territoriale, il personale ATA di ruolo in sede definitiva che decide trasferirsi in altra sede e il personale ATA che alla data di presentazione della domanda sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in attesa della sede di titolarità. Può inoltre presentare la domanda di mobilità:
• Il personale docente inidoneo transitato nei ruoli del personale ATA;
• Il personale ex ITP appartenente alle classi di concorso B-33 e B-32 soppresse e transitato nei ruoli ATA;
• Il personale ATA che a norma dell’Art. 70 del CCNL 2019/2021 ha perso la sede di titolarità per aver chiesto e ottenuto, un contratto a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale.
Il personale ATA in attesa di sede definitiva, deve presentare una sola domanda, con la quale può richiedere fino a 15 sedi, per le sedi della provincia di titolarità o per altre province. Qualora non dovesse presentare domanda di mobilità, sarà trasferito d’ufficio, mentre se non dovesse ottenere nessuna delle preferenze espresse nella domanda, sarà assegnato a una sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali e prima della mobilità tra province diverse da quella di titolarità e dei passaggi di profilo.
L’assegnazione della sede d’ufficio, seguirà l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, mentre la sede sarà assegnata, in ambito provinciale, secondo la sede più vicino alla prima richiesta, qualora nel comune richiesto non vi sia disponibilità.
La sede più vicina alla prima indicata dal candidato, sarà individuata nel seguente ordine:
Per il personale ATA dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ex DSGA, opera, come per i docenti, il vincolo triennale da quando ricevono l’assegnazione definitiva di sede di titolarità.
Detto vincolo è superato per coloro che dichiarano, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di trovarsi in una delle seguenti categorie:
• Genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2025;
• Figlio di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2025;
• Genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
• Disabile personale o di assistenza al familiare disabile (artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
• Coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile.
Superano il vincolo triennale inoltre, coloro che, fra i funzionari e dell’elevata qualificazione, fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001.
• Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di soggetto con disabilità grave;
• Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del coniuge;
• Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre;
• Fratelli o sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei figli;
• Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi.
Il personale ATA rientrante in una delle categorie indicate dall’art. 40 del CCNI per la mobilità relativa al triennio 2025/2028, ha diritto alla precedenza esclusivamente per la mobilità territoriale; mentre per il personale ATA non vedente o emodializzato la precedenza si applica anche per la mobilità professionale.