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Aggiornato il 08.07.2025
alle 11:07

Monetizzazione ferie: chi può fare ricorso e quanto si può ottenere

Per l’appuntamento con “L’avvocato risponde”, Francesco Orecchioni, vicepresidente dell’associazione SIDELS, ha discusso del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per i docenti precari in Italia.

Alla luce degli esiti favorevoli della giurisprudenza, la monetizzazione delle ferie non godute rappresenta oggi un diritto rivendicabile per molti docenti. Ma chi sono gli interessati, a quanto ammonta l’indennità e qual è la tempistica per agire?

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Indennità da un minimo di 1.500 euro per ogni annualità

Secondo l’avvocato, il personale interessato al 100% comprende tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30 giugno o al termine delle lezioni. Questo include anche coloro che sono stati chiamati per supplenze temporanee che si protraggono fino alla fine dell’anno scolastico.

Importante è la precisazione che, data la prescrizione decennale del diritto all’indennità, il ricorso può riguardare anche docenti attualmente in ruolo, ovviamente in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli ultimi 10 anni. In pratica, si possono richiedere gli arretrati per i servizi prestati a partire dall’anno scolastico 2014-2015 fino all’anno in corso, purché con contratti al 30 giugno.

Quanto all’ammontare dell’indennità, l’avvocato Orecchioni indica che parte da un minimo di 1500 euro per ogni annualità. Questo minimo è calcolato sugli stipendi più bassi (scuola dell’infanzia, primaria); i docenti della secondaria riceveranno un’indennità maggiore. In un anno si maturano circa 25-26 giorni di ferie, più i 4 giorni delle festività soppresse. L’importo si riferisce a un servizio su cattedra intera; in caso di spezzone, l’importo va calcolato in proporzione. Considerando la possibilità di richiedere fino a 10 annualità, è molto facile che si riescano a superare €10.000 per ricorso. Su tale importo, è anche possibile richiedere il versamento dei contributi previdenziali.

Per fare il ricorso, che si presenta presso la magistratura ordinaria (giudice del lavoro), la documentazione indispensabile richiesta è la certificazione dei servizi resi. Tale prova può essere fornita tramite certificati di servizio, stato matricolare o certificato “storico lavorativo”. Spetterà poi al datore di lavoro (il Ministero) dimostrare di aver effettivamente consentito al dipendente di fruire delle ferie.

Il numero di giorni di ferie spettanti è di 30 giorni per i docenti con anzianità di servizio inferiore a 3 anni, e 32 giorni per quelli con anzianità superiore a 3 anni. A questi si aggiungono i 4 giorni di festività soppresse. Per il computo dei 3 anni di servizio si considerano esclusivamente i servizi prestati nella scuola statale, anche a tempo determinato, per almeno 180 giorni per anno scolastico o con servizio continuativo dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.

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