Per l’appuntamento con “L’avvocato risponde”, Francesco Orecchioni, vicepresidente dell’associazione SIDELS, ha discusso del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per i docenti precari in Italia.
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La prassi amministrativa di considerare le ferie “godute” durante la sospensione delle lezioni per il personale scolastico a tempo determinato è stata ampiamente contestata in sede giudiziaria, trovando riscontro positivo sia a livello europeo che nazionale.
Se il dipendente non ha potuto fruire delle ferie ha diritto a un indennizzo
L’avvocato ricorda che la questione è stata affrontata sia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che dalla Corte di Cassazione. Entrambe le corti hanno ribadito il principio fondamentale secondo cui, se il dipendente non ha potuto fruire delle ferie, ha comunque diritto a un indennizzo, ovvero deve essere pagato per le ferie non godute.
Questo diritto si fonda sull’art. 36 della Costituzione italiana e sull’art. 7 della Direttiva europea 2003/1988/CE. Tali norme sanciscono il diritto irrinunciabile alle ferie retribuite e prevedono la possibilità di pagamento sostitutivo solo alla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte di Giustizia europea sottolinea che l’indennizzo è dovuto se il dipendente non ha potuto fruire delle ferie.
In Italia, la Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione, con sentenze specifiche relative al comparto scuola. In particolare, nell’ordinanza n. 15415 del 2024 si legge chiaramente che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e che ha diritto alla monetizzazione delle ferie qualora non sia stato posto in condizione di fruirne con un’espressa comunicazione da parte del dirigente scolastico.
La giurisprudenza consolidata ritiene che l’indennità sostitutiva delle ferie abbia natura mista (retributiva + risarcitoria). Ciò significa che il mancato godimento delle ferie, non imputabile al lavoratore, genera un diritto al risarcimento pari all’indennità non percepita. Questo orientamento giudiziario appare talmente consolidato tanto che una nota della direzione generale del personale avrebbe invitato i dirigenti scolastici a far fare la domanda di ferie per tentare di evitare il pagamento, ma questo stratagemma sarebbe valido solo per il futuro (dal 2024-25 in poi) e non per il passato, per il quale “la frittata è fatta” e il ministero “deve solo pagare”.