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Niente promozione senza impegno e partecipazione: il TAR Piemonte respinge il ricorso di uno studente con DSA contro la bocciatura

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), con la sentenza n. 01777/2026, ha respinto in via definitiva il ricorso presentato da uno studente contro la propria non ammissione alla classe quinta di un istituto di istruzione superiore. L’azione legale era stata promossa nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito a seguito del giudizio negativo espresso dal Consiglio di Classe al termine dell’anno scolastico 2022/2023.

Le motivazioni della scuola: gravi insufficienze e disinteresse

Nel verbale di scrutinio finale, il Consiglio di Classe ha motivato la decisione sottolineando come l’allievo, pur essendo stato sollecitato più volte a mantenere un impegno costante e una frequenza regolare, abbia mostrato una scarsissima motivazione e partecipazione al dialogo educativo. La scuola ha evidenziato che lo studente è risultato insufficiente nella quasi totalità delle materie, non riuscendo a colmare le carenze del primo quadrimestre sia nell’area generale sia in quella di indirizzo. Tutto ciò è avvenuto nonostante l’istituto avesse garantito l’uso delle misure compensative e dispensative previste dal suo Piano Didattico Personalizzato (PDP).

I motivi del ricorso: contestata la tutela per il disturbo dell’apprendimento

La difesa dello studente ha chiesto l’annullamento della pagella e dello scrutinio, lamentando la violazione delle norme a tutela degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (Legge 170/2010 e D.M. 11/07/2011). In particolare, si contestava la mancata o inesatta applicazione delle misure del PDP e la mancata valutazione di come il disturbo stesso avesse inciso sul rendimento scolastico complessivo. La vicenda aveva già visto una prima fase cautelare nella quale sia il TAR Piemonte sia il Consiglio di Stato avevano negato la sospensione del provvedimento, evidenziando le gravi e diffuse insufficienze, le assenze e la scarsa collaborazione dello studente.

Il principio del TAR: l’onere della prova sul nesso di causalità

Nel respingere il ricorso nel merito, i giudici amministrativi hanno richiamato un solido orientamento giurisprudenziale in materia di causalità omissiva. Il Tribunale ha chiarito che spettava al ricorrente fornire la prova che una corretta ed esaustiva applicazione delle misure del PDP avrebbe, con elevata probabilità, ribaltato l’esito negativo dello scrutinio. Nello specifico, lo studente avrebbe dovuto analizzare le singole prove di verifica insufficienti svolte durante l’anno, dimostrando come gli strumenti compensativi avrebbero consentito di raggiungere la sufficienza.

Verdetto finale e condanna alle spese

Il TAR Piemonte ha ritenuto congruo e legittimo l’apparato motivazionale della scuola. I giudici hanno sottolineato che la non ammissione non è derivata soltanto dai voti insufficienti, ma anche da fattori sui quali il disturbo dell’apprendimento non esercita alcuna influenza, quali la mancanza di impegno, la scarsa frequenza e la mancata partecipazione alle attività didattiche. Oltre al rigetto del ricorso, il Tribunale ha condannato la parte ricorrente al pagamento di 3.000,00 euro per le spese di lite in favore del Ministero.

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