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Bocciata la studentessa con disturbo oppositivo-provocatorio, le tutele per i soggetti con ADHD non garantiscono la promozione automatica con 12 insufficienze gravi

La vicenda giudiziaria trae origine dalla decisione del Consiglio di classe di un istituto secondario di primo grado di Terni di non ammettere un’alunna all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo per l’anno scolastico 2025/2026. La studentessa presenta un quadro clinico complesso, caratterizzato da ADHD a manifestazione combinata di grado severo, disturbo oppositivo-provocatorio, disregolazione emotiva e DSA con compromissione del calcolo.

A fronte della bocciatura, i genitori hanno adito il TAR Umbria chiedendo l’annullamento del provvedimento. Nel ricorso sono state evidenziate diverse presunte illegittimità: la mancata adozione formale di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) sollecitato dai servizi sanitari, la concentrazione delle prove di recupero negli ultimissimi giorni di lezione e la sovrapposizione tra le valutazioni insufficienti e i deficit comportamentali ed esecutivi direttamente riconducibili alla patologia. La famiglia ha inoltre contestato la contraddittorietà della scuola nel concedere la deroga sul limite massimo di frequenza (l’alunna aveva accumulato il 40,6% di assenze, pari a 402 ore) per poi valutare negativamente la discontinuità del percorso formativo, oltre a sollevare dubbi sulla regolarità della votazione a maggioranza (8 voti contro 6) in relazione al computo dei docenti di sostegno.

La difesa dell’Amministrazione: diagnosi tardiva e misure d’urgenza

Il Ministero dell’Istruzione e del merito si è costituito in giudizio rimarcando la correttezza dell’operato dell’istituto scolastico. L’Avvocatura dello Stato ha sottolineato che la relazione clinica attestante il quadro ADHD della minore è stata depositata dalla famiglia soltanto a metà maggio 2026, quando l’anno scolastico era ormai agli sgoccioli, rendendo tecnicamente impossibile la stesura di un PDP strutturato.

Ciononostante, il Consiglio di classe si è riunito in via straordinaria per predisporre misure compensative e dispensative d’emergenza: è stato concordato un calendario flessibile (al massimo due verifiche al giorno su argomenti essenziali o a scelta dell’alunna) ed è stato consentito l’uso di schemi, riassunti e libri di testo. Nonostante tali agevolazioni, l’alunna ha riportato dodici insufficienze con una media complessiva di 4,67, registrando ulteriori uscite anticipate e assenze anche durante la sessione finale di recupero.

La sentenza del TAR: la preparazione minima resta imprescindibile

Con la sentenza n. 380/2026, il TAR Umbria (Sezione Prima) ha respinto integralmente il ricorso dei genitori. Richiamando la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato e la disciplina sui DSA e Bisogni Educativi Speciali (Legge 170/2010), i giudici hanno chiarito che il quadro normativo di tutela è finalizzato ad azzerare le condizioni di svantaggio e garantire il successo formativo, ma non attribuisce alcun diritto alla promozione automatica in assenza delle conoscenze minime necessarie.

Il Tribunale ha stabilito che l’eventuale mancata o ritardata formalizzazione del PDP non basta a rendere illegittimo il giudizio di non ammissione, poiché la promozione presuppone comunque il raggiungimento degli obiettivi didattici di base. Nel caso concreto, la scuola ha dimostrato di essersi attivata tempestivamente non appena ricevuta la documentazione medica, garantendo la necessaria flessibilità valutativa nei limiti dei pochi giorni rimasti prima del termine delle lezioni.

Discrezionalità tecnica e regolarità del voto

La sentenza ha confermato che il giudizio di ammissione dell’organo collegiale rientra nella discrezionalità tecnica dei docenti, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di palesi illogicità o travisamenti dei fatti, che nella fattispecie non sono stati riscontrati.

Il TAR ha altresì respinto le doglianze inerenti al calcolo dei voti, confermando la piena contitolarità e il diritto di voto autonomo dei docenti di sostegno all’interno del Consiglio di classe. In ragione della complessità e della delicatezza delle questioni trattate, le spese di giudizio sono state interamente compensate tra le parti.

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