Home Alunni Non si possono trasmettere alle Università i dati personali degli studenti minorenni

Non si possono trasmettere alle Università i dati personali degli studenti minorenni

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Nell’ambito della Relazione annuale del Garante, presentata oggi e riferita all’attività svolta nel 2014, sono riportati molti interventi riguardanti il Comparto Scuola (vedi in particolare paragrafo 4.6. L’istruzione scolastica ed universitaria).

Tra questi, con un provvedimento di aprile 2014, il Garante ha risposto al Miur, il quale chiedeva se fosse possibile trasmettere ad un’università, che ne aveva fatto richiesta, alcuni dati personali riferiti agli “alunni frequentanti il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Palermo, per l’anno scolastico 2013/2014”. L’università, in particolare, richiedeva i seguenti dati personali (riferiti per lo più a minori): istituto con destinazione per plessi; sezione di frequenza; genere; anno di nascita; nazionalità; indirizzo.

Tale richiesta era stata avanzata per la realizzazione di un progetto di ricerca scientifico volto a verificare “la trasmissione intergenerazionale dei valori civici ed il ruolo del contesto di riferimento in cui avviene il processo di trasmissione”.

A tal fine, acquisita la disponibilità dell’istituto scolastico, gli alunni sarebbero stati intervistati con l’autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale.

Al riguardo, il Garante, tenuto anche conto della minore età degli interessati, non ha rilevato la sussistenza dei presupposti per attivare tale flusso di dati sopra, soprattutto perché non risultava evidenziata l’effettiva indispensabilità, rispetto alla finalità che l’università intendeva perseguire, di raccogliere i predetti dati personali presso un soggetto terzo.

La ricerca, infatti, ben avrebbe potuto essere perseguita con modalità tali da consentire la raccolta diretta delle informazioni presso gli interessati, previa idonea informativa e attestazione della volontarietà di parteciparvi.

Il Garante ha rilevato, inoltre, che non risultava garantita la volontarietà dell’adesione degli interessati alla ricerca, eventualmente attraverso i soggetti esercenti la potestà genitoriale, né prevista la preventiva informativa sul trattamento dei dati personali.

Non sono risultate, inoltre, evidenziate le modalità con le quali l’università avrebbe trattato le informazioni personali raccolte presso il Ministero e relative agli studenti non aderenti all’iniziativa.