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Numero chiuso all’Università

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Il provvedimento disciplinerà il numero programmato per le immatricolazioni all’Università e servirà per adeguare l’Italia agli standard dell’Unione Europea. I vari Atenei dovranno, infatti determinare, sulla base dei parametri comunitari, il numero massimo di studenti che potranno iscriversi a ciascun corso di studi, al fine di assicurare “un rapporto di congruità” fra “le specifiche modalità di apprendimento” e “la disponibilità di strutture”. Tanto aveva stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza 383/98, che lo scorso anno aveva riconosciuto legittimo il numero programmato.
Anche per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, finalizzato alla formazione degli insegnanti delle scuole elementari e delle materne, istituito col D.P.R. 471/96 (in applicazione della famosa legge 341/90) si prevede un ‘numero chiuso’ di studenti, determinato da test di preselezione, il cui bando dovrà essere pubblicato almeno 60 giorni prima delle prove. Allo stesso modo saranno disciplinati, nelle varie Università, i corsi biennali di specializzazione post lauream (istituiti col D.P.R. 470/96) che formeranno gli insegnanti delle scuole medie e superiori.
Le soglie massime di studenti saranno determinate sulla base dei fabbisogni formativi a livello territoriale e della capacità di ricezione dei singoli Atenei, tenuto conto delle aule, delle attrezzature e dei laboratori scientifici e per la didattica, del numero dei docenti, dei tutor, del personale tecnico e dei servizi di assistenza e orientamento. Limitatamente alle facoltà di Medicina, Veterinaria, Odontoiatria e Architettura, invece, i test di preselezione, le prove e le modalità di svolgimento continueranno ad essere stabiliti a livello nazionale dal Ministero dell’Università.