Home Graduatorie Nuovo regolamento supplenze docenti dall’a.s. 2024/25. Per la Uil Scuola Rua non...

Nuovo regolamento supplenze docenti dall’a.s. 2024/25. Per la Uil Scuola Rua non recepisce i rilievi del Consiglio di Stato

CONDIVIDI

Come informa la Uil Scuola Rua, si è tenuto un primo incontro riguardo il nuovo regolamento delle supplenze docenti a decorrere dal 2024/25 (fino al 2026/27). Ecco cosa riporta il sindacato sul proprio sito:

“Una prima bozza del Regolamento era stata presentata dal Ministero ad aprile dello scorso anno e su questa il Consiglio di Stato si era espresso con i seguenti rilievi:

• Tabelle di valutazione dei titoli poco dettagliate.
• Procedura informatica delle supplenze che non dovrebbe essere parte integrante del Regolamento ma collocata in altro provvedimento.
• Effetti sanzionatori con riferimento alle rinunce o abbandono delle supplenze troppo rigide.
• La durata del rinnovo delle supplenze, la cui previsione dovrebbe ora essere triennale e non più biennale, deve essere inserita in un provvedimento amministrativo estraneo al Regolamento.
• Valutare le conseguenze di una cancellazione della seconda fascia GPS della scuola primaria e dell’infanzia ovvero i laureandi del quarto e quinto anno di Scienze della Formazione Primaria che comunque non sono stati compresi nella Ordinanza Ministeriale n.112/2022 attualmente in vigore.
• Per il sostegno, valutare l’impatto che avrebbe la previsione che le tre annualità di insegnamento su sostegno per accedere alla 2 fascia devono essere possedute entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione della istanza.
• La necessità di chiarire cosa si intenda per dichiarazioni “non corrispondenti a verità”, al fine anche di procedere ad eventuale “rettifica” o invece ad ”esclusione” della graduatoria e che il suddetto controllo deve avvenire prima della costituzione della graduatoria e non a posteriori.
• Trasparenza delle sedi: al momento della domanda, se l’aspirante sia o meno in condizione di conoscere le sedi per le quali vi saranno disponibilità. Cosa che oggi, con l’ordinanza in vigore, non avviene”.

“Tutti i punti di criticità espressi dal Consiglio di Stato sul nuovo Regolamento li abbiamo anticipati come Federazione Uil Scuola Rua nel corso degli incontri avuti al Ministero proprio sullo stesso Regolamento e successivamente sull’Ordinanza Ministeriale n.112/2022 attualmente in vigore” scrive il sindacato.

Nessuna novità rispetto all’O.M. 112/2022

“La bozza presentata oggi alle organizzazione sindacali non si scosta di una virgola rispetto alla Ordinanza Ministeriale n.112/2022 e non recepisce praticamente nulla rispetto ai rilievi sollevati dal Consiglio di Stato – prosegue il sindacato.
Per cui si rischia di pubblicare un Regolamento i cui contenuti non sono condivisi dal Consiglio di Stato e che, per la Federazione UIL Scuola Rua, ha una visione miope e autoritaria le cui conseguenze riguardano la vita delle persone.
Oltre ai punti sopra evidenziati, restano inevase anche le nostre richieste rispetto alle seguenti criticità:

• La palese violazione dei diritti di coloro i quali sono utilmente collocati in graduatoria con un punteggio superiore e vengono scavalcati, nei turni di nomina successivi, da chi ha meno punteggio, perché considerati rinunciatari per non aver espresso tutte le sedi nella domanda di partecipazione alle supplenze.
• La parte che riguarda gli effetti sanzionatori, che contengono per i supplenti delle conseguenze troppo punitive, andrebbe rivista anche in relazione alle supplenze fino ai 10 giorni per la scuola della infanzia e della primaria. Tali docenti, infatti, che esprimono la disponibilità per tali supplenze, in caso di rifiuto di una supplenza fino ai 10 giorni
hanno l’estensione degli effetti sanzionatori anche per le supplenze superiori ai 10 giorni. Inoltre, bisogna inserire la possibilità per il docente di giustificare una eventuale rinuncia o abbandono della supplenza affinché la sanzione non sia applicata.
• È necessario ripristinare la possibilità del frazionamento di una cattedra intera al fine di consentire il completamento orario a chi ha una supplenza su uno spezzone orario.
• È indispensabile dare indicazioni chiare ai Dirigenti Scolastici circa l’utilizzo ottimale dell’organico dell’autonomia.
• Il divieto di presentare la messa a disposizione in altra provincia, se presenti nelle GAE o nelle GPS, non deve applicarsi qualora, entro un termine stabilito, il docente non abbia ricevuto nessun incarico nella provincia di inclusione. E’ infatti paradossale che si abbiano docenti abilitati o specializzati sul sostegno inseriti nelle graduatorie e senza alcun incarico, mentre si reclutano docenti anche in assenza di titolo di studio per far fronte in
alcune province alla mancanza di aspiranti.”