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Ordinanza Spirlì scuola: superiori in presenza non oltre il 70% e DaD a scelta delle famiglie

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Il presidente della Regione Calabria Nino Spirlì ha firmato la nuova ordinanza, la N. 28 del 24 aprile, che recepisce le disposizioni ministeriali. E alle scuole superiori chiede di favorire la DaD laddove le famiglie ne facessero richiesta.

Vengono così recepite le disposizioni del ministro della Salute Roberto Speranza, nell’ambito delle misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 da lunedì 26 aprile.

La regione Calabria è “zona arancione” e come tale mantiene in presenza tutti i gradi di scuola tranne le superiori, che vanno parzialmente in DaD.

SCARICA L’ORDINANZA N. 28 DEL 24 APRILE

Scuola

L’ordinanza dispone anche misure per la didattica delle scuole di ogni ordine e grado, in applicazione dell’articolo 3 del decreto legge 22 aprile 2021 n.52. In particolare, è scritto nell’ordinanza: “fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e le scuole di istruzione e formazione professionale limitano la didattica in presenza a non più del 70% della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti; la restante parte della popolazione studentesca si avvarrà della didattica a distanza, fatte salve le deroghe” circa l’attività in presenza, per ragioni di didattica laboratoriale e di inclusività.

La raccomandazione

Nel provvedimento si ribadisce la raccomandazione, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado “di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata online, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula; di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza”.

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Le altre disposizioni dell’ordinanza

SPOSTAMENTI

“Gli spostamenti verso altri Comuni o Regioni/Province autonome – prevede l’ordinanza –, sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; nei Comuni fino a 5mila abitanti resta comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune, con esclusione dei capoluoghi di provincia; è altresì consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di quattro persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro”.

RISTORAZIONE

“Restano sospese – è scritto ancora – le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto delle misure per prevenire o contenere il contagio”. “È consentita – riporta ancora il provvedimento – la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l’asporto resta consentito esclusivamente fino alle ore 18”.

GLI ESERCIZI COMMERCIALI

“Nelle giornate festive e prefestive – si legge nell’ordinanza – restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie; devono essere garantiti in tutte le attività commerciali aperte al pubblico, la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni e siano rispettate le misure di cui agli allegati al Dpcm 2 marzo 2021”.

ZONE ROSSE

“Con la seguente ordinanza restano efficaci le disposizioni previste nelle ultime ordinanze (n. 27 del 19 aprile 2021, n. 25 del 13 aprile 2021, n. 23 del 12 aprile 2021) relative a specifiche aree territoriali identificate come zona rossa”.

Le disposizioni del Ministero della Salute

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 23 aprile 2021, ha firmato nuove Ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì 26 aprile.

La prima Ordinanza rinnova la permanenza in zona rossa della Regione Sardegna. La seconda dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. La terza dispone il passaggio in zona gialla di tutte le altre Regioni. I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 26 aprile 2021 è la seguente:

  • zona rossa: Sardegna
  • zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta
  • zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto
  • zona bianca: (nessuna regione)

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