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Pensione di reversibilità, a chi spetta l’assegno?

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La Tecnica della Scuola, pur trattando principalmente temi che riguardano la scuola, riceve molte domande da parte di lettori su argomenti legati ad aspetti trasversali legati a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Uno di questi temi è la pensione di reversibilità. Ecco perché periodicamente forniamo una panoramica generale sulla questione.

Cos’è la pensione di reversibilità

Prima di tutto è necessario ricordare che la pensione di reversibilità ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del pensionato.
Quindi, facciamo il caso che il titolare di pensione sia deceduto nel mese di settembre, il superstite potrà beneficiare dell’assegno di reversibilità a partire dal 1° ottobre.

La pensione è un diritto per i superstiti di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi deceduti, che abbiano versato della contribuzione o siano titolari di pensione erogata dall’Inps.

E’ necessario distinguere fra:

– pensione indiretta, nell’ipotesi in cui il deceduto fosse assicurato e non titolare di pensione (come nel caso prospettato dalla lettrice); è da sottolineare che i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità vengono considerati superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile;

– pensione di reversibilità, se il deceduto era titolare di una pensione diretta, cioè di vecchiaia, anzianità ora anticipata, inabilità e invalidità.

I requisiti del lavoratore deceduto

I superstiti hanno diritto alla pensione se il lavoratore deceduto ha maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa per la pensione di vecchiaia (cioè 780 contributi settimanali in tutta la vita assicurativa). Oppure se questi è in possesso dei requisiti per aver diritto all’assegno ordinario di invalidità (cioè 260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio precedente la data del decesso).

Ai superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità spetterà la pensione indiretta, a condizione che siano perfezionati tali requisiti, includendo nel computo dell’anzianità contributiva anche il periodo di godimento dell’assegno. Si prescinde dal requisito nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio che non abbiano dato luogo, però, alla liquidazione di una rendita dell’assicurazione infortuni.

Per i superstiti da assicurato nel regime contributivo in mancanza dei requisiti appena descritti è prevista l’erogazione dell’indennità una tantum, purché si trovino nelle condizioni economiche previste dall’articolo 3, comma 6, della legge 335/1995 per l’attribuzione dell’assegno sociale.

In caso di decesso intervenuto durante la domanda di pensione di inabilità, è possibile calcolare la pensione ai superstiti, considerando il beneficio dell’incremento dell’anzianità prevista per i titolari di pensione di inabilità.

Diritto all’assegno di reversibilità per il coniuge

L’erogazione della pensione di reversibilità spetta prima di tutto al coniuge superstite. Tuttavia, è bene evidenziare alcune condizioni:

  • se è separato consensualmente, la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso.
  • Se è separato con addebito (per colpa), la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare stabilito dal tribunale;
  • Se è divorziato, può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio.

Nel caso il deceduto dopo il divorzio si fosse risposato, il compito di dividere il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al tribunale.

Sarà l’Inps a procedere alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa a ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.

Assegno di reversibilità: i figli del defunto

Oltre al coniuge superstite, hanno diritto all’erogazione della pensione anche i figli che, alla data del decesso, siano:

  • minorenni, fino all’età di 18 anni;
  • inabili, di qualunque età, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo;
  • studenti, fino a 21 anni di età, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa;
  • universitari, fino all’età di 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa.

Nella nozione di “figli”, è bene precisare, rientrano quelli nati nel matrimonio o meno, adottati, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto.
Ne hanno diritto anche i figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore.

Sono considerati a carico del deceduto i figli:

  • maggiorenni studenti in possesso di un reddito annuo non superiore al trattamento minimo maggiorato del 30%;
  • maggiorenni inabili in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali;
  • maggiorenni inabili, titolari di assegno di accompagnamento, in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali maggiorato dell’ importo dell’indennità.

Nipoti, genitori e fratelli: ecco quando spetta l’assegno di reversibilità

Oltre al coniuge superstite,e ai figli, hanno diritto alla pensione di reversibilità i nipoti minori, equiparati ai figli, conviventi – purché non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare un’autosufficienza economica – a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento.

Inoltre, bisogna ricordare anche che in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, la pensione può essere erogata ai genitori che abbiano superato i 65 anni di età, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.

Infine, nel caso non ci siano il coniuge, i figli, i nipoti e i genitori, la pensione di reversibilità può essere erogata ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.

Pensione di reversibilità: le quote spettanti ai superstiti

Coniuge e figli Percentuale
coniuge senza figli 60%
coniuge con un figlio 80%
coniuge con due o più figli 100%

 

Figli senza coniuge (*) Percentuale
un
figlio
70%
due figli 80%
tre o più figli 100%

 

(*) ai nipoti spettano le stesse quote dei figli

 

Genitori Percentuale
un genitore 15%
entrambi i genitori 30%

 

Fratelli celibi e sorelle nubili Percentuale
un fratello/sorelladue fratelli/sorelletre fratelli/sorelle(15% per ogni fratello/sorella sino al massimo del 100%) 15%30%45%

 

Come ottenere l’assegno

Come riporta il sito Inps, per ottenere l’assegno di reversibilità è’ necessaria la domanda di pensione.

La domanda, può essere presentata presso gli Uffici centrali o periferici dell’INPS, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente al sito. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • certificato di morte (autocertificazione)
  • certificato di matrimonio (autocertificazione)
  • stato di famiglia alla data del decesso (autocertificazione)
  • dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio
  • dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
  • dichiarazione reddituale
  • modalità di pagamento

Assegno ridotto se ci sono altri redditi

E’ necessario ricordare che in base ai redditi posseduti la pensione viene ridotta. Tale disposizione di trova nella legge 335/1995 che prevede appunto la riduzione della pensione in presenza di altri redditi. Questo vale anche se il superstite ha un reddito diverso da quello di lavoro (pensione, fabbricati e così via).

Questo vale anche se il superstite ha un reddito diverso da quello di lavoro (pensione, fabbricati e così via).

Sia all’atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti, al fine di determinare l’esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.

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