La procedura per i pensionamenti del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2027 è scandita da una serie di date che interessano non soltanto chi intende lasciare il servizio, ma anche le istituzioni scolastiche, gli Uffici territoriali e l’INPS.
A riepilogarle è la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 settembre 2026, emanata d’intesa con l’INPS in attuazione del D.M. n. 193 del 23 settembre 2026.
Vediamo dunque, in ordine cronologico, tutte le principali scadenze da tenere presenti.
Il 25 settembre 2026 si apre la procedura per la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio.
Da questa data possono presentare la domanda sia il personale docente, educativo e ATA sia i dirigenti scolastici, fermo restando che per le due categorie sono previste scadenze finali differenti.
Per il personale di ruolo le domande di cessazione devono essere presentate, salvo le eccezioni indicate dalla nota, esclusivamente attraverso POLIS – Istanze Online.
La prima data da segnare in rosso è il 21 ottobre 2026.
Entro questo termine tutto il personale del comparto Istruzione – settore scuola deve presentare le domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio, con effetti dal 1° settembre 2027.
La stessa scadenza vale anche per le istanze di permanenza in servizio previste dall’art. 1, comma 257, della legge 208/2015 e per quelle finalizzate al raggiungimento del minimo contributivo.
Entro il 21 ottobre gli interessati possono inoltre revocare la domanda di cessazione già presentata, ritirandola attraverso POLIS.
La data riguarda anche chi, possedendo i requisiti per la pensione anticipata e non avendo ancora raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia, intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa.
Sempre entro il 21 ottobre 2026 devono essere presentate le domande di trattenimento in servizio previste dall’art. 1, comma 257, della legge 208/2015.
In questo caso, tuttavia, la procedura è diversa: le istanze devono essere inviate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
Il Ministero sottolinea l’importanza del rispetto della scadenza: la presentazione dell’istanza nei termini e con le modalità indicate è propedeutica al collocamento a riposo e non potranno essere disposte cessazioni dal servizio sulla base di domande presentate dopo il 21 ottobre 2026.
Un’ulteriore tempistica riguarda le situazioni in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
La nota stabilisce la necessità di un provvedimento formale qualora le Autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per procedimento disciplinare in corso, fermo restando quanto previsto dall’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001.
La nota richiama anche il 31 dicembre 2026, data fino alla quale è stata prorogata per le Pubbliche Amministrazioni la disciplina relativa ai termini di prescrizione dei crediti contributivi.
Proprio in relazione a questa scadenza il Ministero ribadisce la necessità di rispettare i tempi stabiliti per la sistemazione delle posizioni assicurative e di utilizzare esclusivamente Nuova Passweb quale strumento di scambio dei dati fra INPS e Pubbliche Amministrazioni.
La seconda grande data della procedura è l’11 gennaio 2027.
Entro tale giorno deve essere conclusa l’attività di sistemazione dei conti assicurativi dei dipendenti interessati dal pensionamento.
Gli Ambiti provinciali o le istituzioni scolastiche devono preventivamente procedere anche all’esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto e computo, con i relativi allegati, presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, relativamente al personale che cesserà dal servizio dal 1° settembre 2027.
La sistemazione deve riguardare anche i periodi pre-ruolo anteriori al 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro. L’intera attività deve essere conclusa entro l’11 gennaio 2027.
La stessa data dell’11 gennaio 2027 rappresenta il termine ultimo per un ulteriore adempimento.
Gli Ambiti territoriali provinciali devono definire con la massima sollecitudine i cosiddetti provvedimenti “ante subentro”, trasmettendoli alle sedi INPS con cadenza settimanale.
L’obiettivo è consentire agli operatori dell’Istituto previdenziale di acquisire sulla posizione assicurativa i periodi riconosciuti in tempo utile per la successiva certificazione del diritto a pensione.
Il Ministero avverte espressamente che il mancato rispetto di questa tempistica potrebbe impedire all’INPS di concludere i propri adempimenti entro il termine concordato del 21 aprile 2027.
Per i dirigenti scolastici il calendario è diverso da quello previsto per docenti e ATA.
Il termine finale per la presentazione della domanda di cessazione è fissato al 1° marzo 2027. La scadenza ordinariamente prevista dal CCNL è infatti il 28 febbraio, che nel 2027 coincide con un giorno festivo.
Anche i dirigenti possono presentare le istanze a decorrere dal 25 settembre 2026. Il dirigente che comunichi il recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine previsto non potrà però beneficiare delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale scolastico.
La nota richiama poi il 31 marzo 2027 in relazione a una situazione specifica.
Le lavoratrici che abbiano presentato domanda di cessazione POLIS per Opzione donna, ottenendo esito positivo sulla verifica del diritto a pensione, e intendano presentare anche domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, devono farlo entro e non oltre il 31 marzo 2027, corrispondente al cosiddetto primo scrutinio 2027.
Dopo l’eventuale esito positivo dell’istruttoria per l’APE sociale, potranno comunicare tempestivamente all’INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento con Opzione donna eventualmente già presentata.
Un’altra scadenza fondamentale è il 21 aprile 2027.
Spetta infatti alle sedi competenti dell’INPS accertare il diritto al trattamento pensionistico sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo individuale e con riferimento alla tipologia di pensione indicata nell’istanza di cessazione.
L’INPS deve fornire riscontro al Ministero, per la successiva comunicazione al personale, entro il 21 aprile 2027.
Solo dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS le cessazioni potranno essere convalidate al SIDI attraverso l’apposita funzione. A seconda dell’organizzazione stabilita dai singoli Uffici scolastici regionali, potranno operare le segreterie scolastiche oppure gli Uffici scolastici territoriali.
Una disciplina specifica riguarda coloro che sono interessati all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, gli interessati possono presentare la domanda di cessazione dal servizio, in formato analogico o digitale, entro il 31 agosto 2027.
Il 31 agosto costituisce inoltre una data rilevante per alcune verifiche pensionistiche: la nota precisa, con riferimento alle categorie per le quali opera la specifica disciplina richiamata, che la prevista anzianità contributiva di 30 anni deve essere maturata entro il 31 agosto.
L’intero procedimento conduce infine alla data del 1° settembre 2027.
Da questo giorno producono effetto le cessazioni dal servizio oggetto della procedura avviata con le domande presentate a partire dal 25 settembre 2026.