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18.06.2026

Sentenza su pensione d’ufficio, la docente senza il requisito minimo contributivo ha diritto a permanere in servizio

Una docente calabrese con un’anzianità di servizio di 19 anni e 2 mesi, quindi al di sotto del requisito minimo contributivo di venti anni per la pensione d’ufficio per limiti angrafici di età, ricorrendo d’urgenza contro il pensionamento d’ufficio ha avuto ragione davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Paola ( Cosenza) con una recente ordinanza del 10 giugno 2026. Con il ricorso cautelare n. 147-1/2026 R.G, ex art. 700 c.p.c, la docente potrà permanere in servizio nonostante illimite massimo di anzianità anagrafica.

Il punto saliente della sentenza

Il Tribunale di Paola, prima Sezione Civile per le controversie di Lavoro, e Previdenza sociale, con provvedimento cautelare del 10 giugno 2026, ha accolto il ricorso di una docente, assistita dall’avv. Rosamaria Ventura del Foro di Cosenza, che, dopo ben 19 anni e 2 mesi di servizio, era stata improvvisamente collocata a riposo d’ufficio, senza poter maturare il requisito contributivo necessario per accedere al trattamento pensionistico.

Il Giudice del lavoro ha ribadito che grava sulla Pubblica Amministrazione l’obbligo di mantenere in servizio il dipendente che non abbia ancora raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della pensione.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato che, per effetto degli adeguamenti automatici alla speranza di vita previsti dalla normativa vigente, il limite ordinamentale di permanenza in servizio, fissato a 70 anni, deve ritenersi elevato a 71 anni.

La pronuncia assume particolare rilievo anche sotto un ulteriore profilo, poiché chiarisce il criterio per l’individuazione del limite anagrafico di permanenza in servizio. In applicazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 351/1998, infatti, tale limite non coincide con la data di compimento del settantunesimo anno di età, bensì con la conclusione dell’anno scolastico nel corso del quale il docente raggiunge tale età.

Ne consegue che, per il personale docente, la cessazione dal servizio deve essere disposta al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento e non alla data del compimento del settantunesimo anno.

Ordinanza cautelare in attesa del merito

La suddetta sentenza è per la precisone un’ordinanza cautelare che è stata trattata d’urgenza perché c’era l’esistenza sia del “fumus boni iuris” che del “periculum in mora“. La docente invoca il diritto al trattenimento in servizio fino al settantunesimo anno di età ovvero fino al 31 agosto 2027 al fine di raggiungere il requisito di contribuzione minima pari a 20 anni. L’urgenza è stata accolta anche perchè il rito ordinario sarebbe stato processato sicuramente oltre il limite dell’età anagrafica di 71 anni della docente, facendo perdere qualsiasi efficacia al diritto richiesto. L’iter giudiziario sarà risolto con atto definitivo nella discussione del merito, ma nel frattempo la docente potrà iniziare il suo ultimo anno di carriera al fine di raggiungere e superare i 20 anni di contributi versati.

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