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Pensioni scuola, i requisiti necessari per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2023

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Nella nota di trasmissione del D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022, il MI ha confermato la scadenza del 21 ottobre per la presentazione delle istanze di cessazione dal servuizio a decorrere dal 1° settembre 2023.

In particolare, entro questa data dovranno essere presentate le domande di:

  • cessazione per dimissioni volontarie dal servizio
  • permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo
  • trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Con quali requisiti si va in pensione

Alla nota è anche allegata una tabella riassuntiva dei requisiti necessari per andare in pensione.

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*

(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose, e i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata – Art.15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Opzione donna – Art. 16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1 comma 94 della L. 30 dicembre 2021 n. 234

Quote 100 e 102 – Art.14 comma 1 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1 comma 87 della L. 30 dicembre 2021 n. 234

LA NOTA

IL DECRETO

TABELLA DEI REQUISITI