Home Pensionamento e previdenza Pensioni scuola, il trattenimento in servizio è possibile solo in due casi

Pensioni scuola, il trattenimento in servizio è possibile solo in due casi

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Dal 2014 non è più possibile permanere in servizio al compimento dell’età pensionabile: il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, ha infatti abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

E’ prevista però un’eccezione: i casi in cui la permanenza sia necessaria per maturare una anzianità minima contributiva per il diritto a pensione.

Pertanto, come chiarito nella circolare sulle cessazioni dal 1° settembre 2023, potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non siano in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non abbiano presentato domanda di cessazione tramite POLIS.

L’art.1 comma 257 della legge 208/2015 ha inoltre previsto un’ulteriore deroga per il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera: costoro, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possono chiedere l’autorizzazione al trattenimento in servizio per non più di tre anni.

Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

LA NOTA

IL DECRETO

TABELLA DEI REQUISITI

Scadenza

Le domande di trattenimento in servizio del personale docente, educativo e ATA dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il 21 ottobre 2022.

Per i dirigenti scolastici resta ferma la scadenza del 28 febbaio 2023.