
Da quanto pubblicato in un nostro articolo, la cui fonte è il Corriere della Sera, scopriamo che in un Liceo della provincia di Lecce, il dirigente scolastico ha introdotto il PUV, ovvero il periodo unico di valutazione degli studenti. In buona sostanza ha introdotto il monomestre con valutazione finale a giugno degli alunni del Liceo, cercando di contrastare il fenomeno delle continue valutazioni degli studenti nel corso dell’intero anno scolastico. La notizia ci ha incuriosito dal punto di vista prettamente normativo, tanto da arrivare alla conclusione che, quanto proposto dal dirigente scolastico, e pensiamo, anche deliberato dal Collegio docenti di questo Liceo, è un provvedimento illegittimo che contrata sia il d.lgs. 297/94, ma anche il DPR 122/2009 per la secondaria di secondo grado e il d.lgs. 62/2017 per il primo ciclo di istruzione. In buona sostanza il testo unico della scuola impone che i periodi di valutazione possano essere due o al massimo tre.
Normativa sui periodi di valutazione
È utile ricordare che l’art. 7, comma 2 lettera c), specifica che il Collegio dei docenti delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi. In buona sostanza il Testo Unico della scuola impone al Collegio dei docenti una delibera sulla suddivisione dei 9 mesi dell’anno scolastico, da metà settembre alla prima decade di giugno, dei periodi di valutazione. Specifica che tali periodi possono essere al massimo tre e al minimo 2.
Di norma le scuole suddividono l’anno scolastico in due quadrimestri, con scrutini di valutazione intermedia di tutti gli studenti nei primi giorni di febbraio e scrutini finali a giugno immediatamente dopo il termine delle lezioni. Altre scuole adottano i tre periodi trimestrali, con primo scrutinio intermedio a dicembre/gennaio, secondo periodo intermedio con lo scrutinio all’inizio di marzo/aprile e ultimo trimestre a giugno.
Interessante è ricordare, per coloro che ritengono il Testo Unico troppo datato e quindi superabile da una decisione dirigenziale o da una delibera collegiale, che anche il d.lgs. 62/2017 all’art.2 specifica che le valutazioni degli studenti del primo ciclo devono essere periodiche e finale, quindi senza dubbio più di una sola. Stessa cosa avviene nell’art.4 del DPR 122/2009 dove si specifica che la valutazionedegli apprendimenti degli studenti della secondaria di secondo grado è periodica e finale ed è effettuata dal consiglio di classe.
TAR può annullare illegittimità
Per evitare situazioni spiacevoli, sarebbe stato opportuno suddividere i periodi di valutazione in un primo periodo di soli due mesi e poi partire con un altro periodo di 6/7 mesi finale. In questo modo la suddivisione sarebbe legittima e la delibera collegiale non potrebbe essere impugnabile. Nel caso in specie di un solo periodo valutativo, qualora qualche studente non ammesso alla classe successiva, ricorresse al TAR sostenendo che l’unica valutazione finale ha nuociuto all’esito della bocciatura, potrebbe dare ragione al ricorrente annullando l’esito di uno scrutinio “probabilmente” illegittimo perché non esistono altre valutazioni periodiche e intermedie. Il nostro consiglio normativo è quello di fare attenzione a certe decisioni, soprattutto perché si intrecciano con la valutazione degli studenti, che, come sappiamo, ogni anno è tema di alcuni ricorsi al TAR.




