In data 3 marzo l’ARAN ha pubblicato alcuni Orientamenti applicativi di interesse anche per il Comparto istruzione e Ricerca.
Tra questi segnaliamo quelli concernenti i permessi sindacali.
Id: 36583 – La fruizione dei permessi del monte ore di amministrazione incide sulla maturazione delle ferie?
L’articolo 10 del CCNQ 4 dicembre 2017 non prevede alcuna riduzione delle ferie in caso di fruizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano fruiti su base oraria o giornaliera.
Id: 36578 – I permessi sindacali non retribuiti possono essere fruiti in ore?
Considerato che l’art. 15, comma 4 del CCNQ 4 dicembre 2017 individua nei dirigenti sindacali di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo CCNQ i soggetti che possono fruire dei permessi sindacali non retribuiti, e tenuto conto delle finalità per le quali tali permessi possono essere richiesti – partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale -, si ritiene che i permessi sindacali non retribuiti, al pari di quelli retribuiti, possano essere fruiti, oltre che a giorni (in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente), anche in ore.
Id: 36580 – Le singole amministrazioni hanno compiti di verifica sul rispetto dei contingenti dei permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari?
La fruizione dei permessi di cui all’art. 13 del CCNQ 4 dicembre 2017, che è finalizzata solo ed esclusivamente alla partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari indicati dalla norma, non prevede un tetto massimo di ore a livello aziendale ma solo il rispetto del monte ore nazionale previsto a favore delle organizzazioni sindacali e delle confederazioni rappresentative.
Tali contingenti, la cui quantità è definita nei CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali tempo per tempo vigenti, sono gestiti attraverso la piattaforma web GEDAP. In merito va precisato che l’art. 22, comma 1, del CCNQ 4 dicembre 2017 prevede l’obbligo per le amministrazioni di comunicare entro due giorni lavorativi – attraverso la citata piattaforma GEDAP – le informazioni relative alla fruizione di permessi e di altre prerogative sindacali. Da ultimo si ricorda che, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 22, “l’associazione sindacale […] che, nell’anno di riferimento, abbia esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito”. Pertanto, prima di concedere i permessi in parola le amministrazioni dovranno verificare nella piattaforma GEDAP che residuino ancora ore disponibili.