Il personale scolastico, sia con contratto a tempo indeterminato sia determinato, ha diritto ha usufruire di tre giorni di permesso anche non continuativi, per ogni evento luttuoso per la perdita di un familiare fino al secondo grado.
Per il settore scuola, la normativa che regolamenta la fruizione dei permessi in generale, compreso i 3 giorni per motivi di lutto, è il contratto di categoria; fermo restante che qualora un articolo precedente non fosse stato modificato o sostituito, resta in vigore.
L’art. 1 comma 16 del CCNL/scuola 2019/2021 afferma: “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative.”
Secondo quanto disposto dall’art. 15 del CCNL/scuola 2006/2009, non abolito e non modificato consente ai docenti con contratto a tempo indeterminato di usufruire 3 giorni per ogni evento luttuoso, anche non continuativi.
L’art. 35 del CCNL 2019/2021 nel disporre dei permessi per il personale docente con contratto a tempo determinato al comma 1 afferma che al personale con contratto a tempo determinato, “si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato”.
Nello specifico il citato articolo 35 al comma 8 dispone che: Il dipendente con contratto a tempo determinato, “ha diritto a 3 giorni di permesso per lutto per perdita del: coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.” Fermo restante che i permessi per lutto non riducono le ferie, sono retribuiti e sono valutati a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
I permessi per lutto possono essere usufruiti per la perdita:
• Del coniuge;
• Di parenti entro il secondo grado, (genitori, figli naturali, adottati, nonni, fratelli e sorelle, nipoti di nonni e non di zii);
• Di soggetto componente la famiglia anagrafica;
• Di affini di primo grado: (suoceri, generi e nuore).
In merito alla fruizione dei tre giorni per lutto, l’ARAN con diversi pareri ha chiarito che:
• Il dipendente ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per ogni evento luttuoso anche nello stesso anno scolastico;
• Il permesso per lutto è un diritto soggettivo pieno, purché la richiesta sia correttamente documentata;
• I 3 giorni per lutto devono essere fruiti entro un arco temporale ragionevole consistente, secondo la disposizione della legge 53 del 2000, recepita dal pubblico impiego, in 7 giorni.