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23.03.2026

Permessi per motivi personali o familiari: 3+6 giorni, diritto del docente senza alcuna discrezionalità del dirigente scolastico. Le sentenze

Una delle problematiche che fa discutere continuamente e lascia interdetto il personale docente è rappresentata dalla posizione autoritaria assunta da alcuni dirigenti scolastici in merito alla modalità da seguire nell’usufruire dei 3+6 giorni di permesso per motivi personali o familiari, specie quando il docente, dopo aver usufruito dei 3 giorni, chiede di poter usufruire dei 6 giorni di ferie per motivi personali o familiari.

Che cosa prevede la norma

Per comprendere come funziona il diritto a usufruire di 9 (3+6) giorni di permesso per motivi personale e familiari da parte dei docenti, è necessario fare un’analisi completa, approfondita e incrociata degli articoli 15, comma 2 e 13, comma 9 del CCNL del 2006/2009 ancora vigenti.

Estensione dei 3 giorni di permesso a docenti supplenti annuali

Il diritto di usufruire dei 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, con l’entrata in vigore del CCNL 2019/2021, ai sensi dell’art. 35, comma 12, è stato riconosciuto anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche.

Discrezionalità del dirigente

Dalla lettura incrociata dei due articoli emerge come primo elemento, l’impossibilità del dirigente scolastico di entrare nel merito della motivazione personale o familiare per cui il docente chiede il permesso. Fermo restante che la domanda sia stata presentata nei tempi stabiliti dal regolamento d’istituto e che sia certificata o autocertificata la motivazione del permesso.

Analisi incrociata dei due articoli interessati

Analizzando i due articoli emerge in modo inconfutabile che i docenti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto a usufruire di 3+6 giorni per motivi personale o familiari. Ciò emerge dalla lettura incrociate dei due articoli infatti l’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2007 è scritto: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruite le sei giornate di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Funzione del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico, quando riceve la domanda del docente, volta a usufruire di permesso per motivi personale, ha il dovere di garantire la fruizione del diritto, senza entrare nel merito della motivazione personale o familiare. Fermo restante l’accertamento della regolare presentazione della domanda, della motivazione realmente rientrante nei motivi personali e familiari e che il docente interessato non abbia già fruito dei 3+6 giorni di permesso.

Sentenze emesse a favore del diritto dei docenti

In merito al diritto di usufruire i 3+6 giorni di permesso per motivi personali o familiari, sono state emanate diverse sentenze che per chiarezza si riportano di seguito.
• Con sentenza n° 288 del 2011 il Tribunale di Monza, nell’affermare il principio riguardante il diritto dei docenti di usufruire di 3+6 giorni per motivi personali o familiari, ha evidenziato come al dirigente scolastico non è consentito “porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari».
• Con sentenza n° 309 del 4 aprile del 2012 il giudice del lavoro di Lagonegro, in merito ai 3+6 giorni di permesso per motivi familiari o personali, ha evidenziato che detti permessi “sono sottratte alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico…” e non può “porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.”

Insomma, il dirigente scolastico non può porre la condizione della concessione del permesso soltanto se la sostituzione avvenga da parte di un collega di ruolo senza retribuzione. In merito al dirigente è concesso “solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all´idoneità della documentazione”.
• Con sentenza n. 378/2019 pubblicata il 5/3/2019, il Tribunale di Velletri a seguito di un ricorso promosso dalla UIL Scuola, ha riconosciuto a un docente il diritto a fruire, ai sensi dell’art. 13, comma 9 del CCNL scuola, di sei giorni di permesso retribuito per motivi familiari e personali senza la necessità che vi sia un atto di concessione da parte del Dirigente Scolastico;
• Con sentenza n. 54 del 2019, pubblicata il 2 aprile 2019, Il Tribunale di Ferrara ha chiarito che l’articolo 15 del CCNL prevede il diritto del dipendente ad utilizzare sino a 6 giorni delle proprie ferie per motivi familiari o personali trasformandole in un’altra tipologia di assenza, cioè nel permesso retribuito per motivi personali e familiari;
• Con sentenza n° 2272 dell’ottobre 2019 Il Tribunale di Milano ha cancellato, una sanzione disciplinare inflitta da un dirigente scolastico ad un docente che si era assentato da scuola dopo avere comunicato alla scuola la fruizione di alcuni giorni di permesso retribuito per motivi personali. La sentenza sulla base della disciplina contrattuale, ha specificato che il personale docente che chiede di poter fruire di sei giorni non come ferie ma come permessi retribuiti per “motivi personali e familiari”, tali giorni devono essere attribuiti a semplice domanda e sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico;
• Con la sentenza n. 15 del 28 gennaio 2020, il Tribunale di Cuneo ha riconosciuto che la legge di bilancio 2013 all’art. 1 comma 54 si riferisce solamente alle ferie fruibili con l’art. 13 del CCNL e in nessun modo abroga l’art. 15, comma 2 e il suo ultimo periodo. Per cui è acclarato che i giorni di permesso retribuito possono essere fruiti fino ad un massimo di nove giorni;
• Con sentenza n° 53 del 26 maggio 2020 il Tribunale di Fermo ha stabilito che: “Dal tenore letterale della norma (art. 15 c. 2 CCNL Scuola) si evince chiaramente che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore non subordinato a valutazioni del Dirigente scolastico e fruibili per effetto della mera presentazione della relativa domanda”.

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