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Permesso per lutto, al personale della scuola spettano tre giorni anche non continuativi

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Nonostante siano iniziati gli incontri per il rinnovo del contratto scuola, molti lettori chiedono se ci sono state modifiche in seguito all’ultimo rinnovo siglato ufficialmente lo scorso aprile. In particolare, i lettori hanno dubbi sulla regolare fruizione dei permessi retribuiti che spettano al personale. Ad esempio, una lettrice ci chiede informazioni in merito al permesso per lutto.

Proviamo a fare chiarezza dicendo subito che con il nuovo contratto la normativa sui permessi del personale della scuola non è affatto cambiata e che quindi i permessi retribuiti restano inalterati e a disposizione del personale scolastico.

Infatti, come riporta il CCNL scuola 2016-2018 per quanto non espressamente previsto dal suddetto CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore. Ne consegue che non essendoci le specifiche norme riguardanti i permessi retribuiti, restano in pieno vigore le norme previste dall’art.15 del CCNL scuola 2006/2009.

Il permesso per lutto: quando spetta

Per quanto riguarda la domanda della lettrice, ovvero il permesso per lutto, ricordiamo che i lavoratori della scuola hanno diritto a tre giorni di permesso per lutto in caso di perdita:

– del coniuge;

– di parenti di primo grado (genitori e figli)

– parenti di secondo grado (nonni, fratelli e nipoti)

– affini di primo grado (suoceri, nuore e generi)

– soggetto componente la famiglia anagrafica o di convivente stabile

Il permesso vale per ogni singolo lutto e anche in modo non continuativo

Bisogna tuttavia evidenziare un aspetto tutt’altro che secondario, ovvero che il diritto ai tre giorni si riferisce ad ogni singolo evento luttuoso che dovesse avvenire nel corso dell’anno scolastico.
Nella pratica ciò si traduce nel fatto che, se sfortunatamente il lavoratore dovesse subire più perdite nello stesso anno scolastico, ogni lutto varrà al dipendente 3 giorni di permesso. Tali giorni, possono essere fruiti anche in modo non continuativo.

Sul tema, ad esempio, l’ARAN ha affermato che: “l’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso. Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.

Ecco un modello di permesso retribuito per lutto CLICCA QUI

Il dirigente non può rifiutare

Sulla questione permessi retribuiti si abbatte spesso la polemica in merito al fatto, dato il numero di segnalazioni, che alcuni presidi non concederebbero i permessi per lutto e le altre tipologie.

Bisogna ricordare che, con la conferma in toto dell’istituto dei permessi del personale scolastico, resta quindi inalterata anche la non discrezionalità del dirigente scolastico per tutti i permessi retribuiti: il preside non deve concedere i permessi al personale scolastico, ma prendere atto della richiesta e procedere alla sostituzione del dipendente in permesso. Quindi, si tratta di un diritto del dipendente e non di concessione del preside.