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Prima ora - le notizie dell’11 settembre

12.09.2026

Personale ATA con contratto a tempo determinato: Permessi per motivi personali o familiari

Secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL Scuola 2019/2021, anche il personale ATA con contratto a tempo determinato può usufruire di permessi per motivi personali o familiari. Le condizioni, però, non sono uguali per tutti i supplenti.

Il numero di giorni, la retribuzione e le modalità di fruizione cambiano infatti in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto. È quindi necessario distinguere tra incarichi al 31 agosto, al 30 giugno e supplenze brevi e saltuarie.

Permessi personale ATA, cosa cambia in base al contratto

Il personale ATA non di ruolo inserito nelle graduatorie per le supplenze può sottoscrivere diverse tipologie di contratto a tempo determinato. La prima riguarda le supplenze annuali fino al 31 agosto, conferite su posti liberi e vacanti. La seconda comprende invece gli incarichi fino al 30 giugno, attribuiti su posti liberi ma non vacanti perché coperti da un titolare assente.

A queste si aggiungono le supplenze brevi e saltuarie, utilizzate per sostituire temporaneamente un titolare assente per malattia o per altri motivi previsti dal contratto. La distinzione è importante perché proprio dalla durata dell’incarico dipendono i permessi per motivi personali o familiari ai quali il lavoratore ha diritto.

Contratto al 31 agosto o 30 giugno, quanti giorni spettano

Il personale ATA con contratto fino al 31 agosto o fino al 30 giugno ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito per anno scolastico per motivi personali o familiari. I motivi devono essere documentati, anche attraverso autocertificazione.  Secondo quanto previsto dall’art. 67 dello stesso contratto, i tre giorni possono essere utilizzati anche a ore, per un massimo complessivo di 18 ore annuali, con frazioni non inferiori a un’ora.

È possibile anche utilizzare il permesso per coprire l’intera giornata lavorativa. In questo caso, ogni giornata comporta una riduzione di 6 ore dal monte ore complessivo.

Supplenze brevi, quali permessi spettano

La disciplina cambia per il personale ATA con supplenza breve e saltuaria. In questo caso non spettano i tre giorni retribuiti riconosciuti al personale con contratto al 30 giugno o al 31 agosto . Il lavoratore ha invece diritto a un massimo di sei giorni di permesso non retribuito per anno scolastico.

I giorni di permesso restano comunque validi ai fini del servizio e della carriera e non interrompono la supplenza ai fini dell’anzianità.

Motivi personali o familiari, cosa bisogna indicare

Il CCNL non contiene un elenco specifico dei motivi personali o familiari che consentono di richiedere il permesso. Secondo quanto riportato nel documento, è però opportuno che le motivazioni non siano generiche, ma reali, specificate e documentate, anche attraverso autocertificazione.

Sul punto viene richiamata anche un’ordinanza della Cassazione del 2024, secondo la quale il motivo deve essere idoneo a giustificare l’indisponibilità del dipendente a prestare servizio.

Anche l’ARAN, con il parere ID 34580, ha precisato che la richiesta deve essere documentata, eventualmente mediante autocertificazione secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. La valutazione dell’adeguatezza della documentazione presentata spetta al dirigente scolastico.

Permessi ATA, limiti e incompatibilità

I permessi per motivi personali o familiari riconosciuti al personale ATA con contratto al 30 giugno o al 31 agosto sono retribuiti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle eventuali indennità specifiche. La loro fruizione non riduce le ferie e, quando utilizzati a ore, non è possibile richiedere frazioni  inferiori a un’ora.

I permessi non possono inoltre essere utilizzati nella stessa giornata insieme ad altri permessi fruibili a ore o ai riposi compensativi derivanti da maggiori prestazioni lavorative. Nel caso di personale con contratto part-time, il monte ore dei permessi viene riproporzionato in relazione al contratto di lavoro.

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