Home Generale Personale ATA. Disposizioni conferimento supplenze

Personale ATA. Disposizioni conferimento supplenze

CONDIVIDI

Qualora non sia stato possibile assegnare incarichi a tempo indeterminato ai diversi profili del personale ATA, ad eccezione del profilo DSGA, la circolare ministeriale del 29 luglio 2022 dispone di coprire i suddetti posti con supplenze annuali fino al 31 agosto o temporanee al 30 giugno.

Graduatorie dalle quali attingere

Secondo le disposizioni emanate dal Ministero, per le nomine dei supplenti si procede secondo il seguente ordine:

  • graduatorie permanenti 24 mesi dei diversi profili A.T.A. di cui all’articolo 554 del D.L.vo 297 del 1994;
  • elenchi e graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 75 del 2001;
  • elenchi e graduatorie predisposti ai sensi del D.M. 35 del 2004;
  • graduatorie d’istituto, con nomina da parte del dirigente scolastico, mediante lo scorrimento delle graduatorie.

Accettazione proposta supplenza

Il personale ATA che accetta la proposta di supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), prima dell’assunzione in servizio, può rifiutare la nomina e accettarne un’altra per un diverso profilo professionale.

Supplenza su spezzone orario

Il personale ATA che accetta una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche su spezzone orario, ha diritto al completamento dell’orario esclusivamente nello stesso profilo. Può comunque completare l’orario di servizio svolgendo attività d’insegnante nei diversi gradi di scuola, d’istitutore, ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché svolti non in contemporaneità.

Quando i D.S. non possono nominare supplenti

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti Scolastici non possono conferire supplenze temporanee al personale appartenente ai seguenti profili e nei casi sotto elencati:

  • assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
  • assistente tecnico;
  • collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza

possono essere nominati gli assistenti amministrativi e tecnici assenti, in qualità di supplenti, quando il titolare risulta assente dal trentesimo giorno in poi.