Fino al 20 settembre il personale della scuola può aderire alla polizza sanitaria integrativa.
La polizza riguarda i dirigenti scolastici, il personale docente, educativo e ATA, sia a tempo indeterminato sia, nei casi previsti, a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche. Per il personale a tempo determinato la copertura vale per la durata dell’incarico. Sono inclusi anche i dipendenti e i dirigenti del Ministero in servizio presso gli uffici centrali e periferici e il personale utilizzato, distaccato o comandato.
La polizza ha efficacia dal 30 settembre 2026 al 29 settembre 2030. Le variazioni degli assicurati dovute a nuove assunzioni, pensionamenti, decessi o interruzioni del rapporto di lavoro vengono comunicate dal Ministero con cadenza mensile; gli effetti decorrono, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.
La copertura opera sul territorio italiano e prevede un limite di età di 71 anni, purché il dipendente sia ancora in servizio.
Dalla guida pubblicata dal MIM emerge un aspetto importante che conviene spiegare con molta chiarezza: non tutte le prestazioni previste dalla polizza funzionano allo stesso modo. La modalità di erogazione dipende sia dal tipo di prestazione, sia dalla struttura scelta. In particolare, occorre distinguere tra assistenza diretta, assistenza indiretta (rimborso), prestazioni a carico del SSN e, separatamente, accesso a tariffe agevolate tramite SiSalute Up.
Di seguito ci occuperemo dell’assistenza diretta.
Quando l’assicurato si rivolge a una struttura sanitaria convenzionata con UniSalute, e anche il medico che esegue la prestazione è convenzionato, opera l’assistenza diretta. In pratica, l’assicurato non deve anticipare l’intero costo della prestazione: è UniSalute a pagare direttamente la struttura e i professionisti, mentre resta a carico dell’assicurato soltanto l’eventuale quota prevista dalla specifica garanzia, sotto forma di scoperto, franchigia o spesa non coperta. La prestazione, però, deve essere preventivamente autorizzata da UniSalute.
Questo significa che non è sufficiente scegliere autonomamente una clinica che compare nell’elenco delle strutture convenzionate e poi presentarsi all’appuntamento. Occorre verificare anche che il professionista scelto sia convenzionato e ottenere la preventiva autorizzazione, cioè la cosiddetta presa in carico. La guida definisce infatti la presa in carico come l’autorizzazione rilasciata dalla compagnia per effettuare la prestazione presso la struttura convenzionata.
Per le prestazioni dell’area ricovero, la guida indica espressamente di contattare preventivamente il Numero Verde; per le altre prestazioni rinvia invece ai servizi UniSalute online.
Un esempio chiarisce il meccanismo. Per un grande intervento chirurgico effettuato in una struttura convenzionata, UniSalute paga direttamente struttura e medici, ma è previsto uno scoperto del 10%, con un massimo non indennizzabile di 4.000 euro per evento. Pertanto, “pagamento diretto” non significa necessariamente che la prestazione sia completamente gratuita per l’assicurato.
Significa che, per quella prestazione, il 10% della spesa resta a carico dell’assicurato, ma questa quota non può superare 4.000 euro per ciascun evento.
In concreto:
Quindi la formulazione “massimo non indennizzabile di 4.000 euro” tutela l’assicurato, perché pone un tetto allo scoperto del 10%.
In altri termini, nelle strutture convenzionate UniSalute paga direttamente le spese alla struttura e ai medici. Resta a carico dell’assicurato il 10% della spesa, ma con un tetto massimo di 4.000 euro per ciascun evento: anche quando il 10% supera tale cifra, la quota a carico dell’assicurato non può eccedere 4.000 euro.