Erasmus+, tante opportunità anche per i docenti: ecco cosa c'è da sapere

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
23.05.2026
Aggiornato alle 21:31

Precari, abuso di contratti a termine anche per il personale Ata: prosegue la battaglia giudiziaria

In questi giorni è stata pubblicata una storica sentenza che rende finalmente giustizia al personale Ata.

La sentenza “Mascolo”

Come si ricorderà, la Corte Europea con la “sentenza Mascolo” del 26 novembre 2014 aveva bacchettato lo Stato italiano per l’abuso nel ricorso al contratto a termine nel settore scuola, in quanto aveva accertato che i concorsi non venivano più indetti da oltre 10 anni, preferendo così lasciare nel precariato migliaia di docenti.

La legge n. 107/2015

Il Governo italiano – sulla spinta di tale sentenza- si trovava costretto a varare la legge n. 107/2015 (cosiddetta “Buona Scuola”), con la quale stabiliva un piano straordinario di assunzioni, al fine di evitare di versare milioni di euro di risarcimento in favore dei “precari storici”.

I paria della “Buona Scuola”

A parte le polemiche mai sopite sul funzionamento dell’algoritmo che aveva trasferito in modo cervellotico i docenti neo assunti nelle varie province del Paese, c’è da dire che una fetta (minoritaria, ma comunque cospicua) di precari era stata del tutto dimenticata dal piano straordinario di assunzioni.

Ci si riferisce ai docenti della scuola dell’infanzia, al personale educativo, agli insegnanti di religione (per i quali solo recentemente sono stati indetti i concorsi), nonché al personale Ata.

L’intervento della Corte Europea.

E’ toccato nuovamente alla Corte Europea (vista la totale inerzia del Governo italiano) affrontare l’annosa vicenda nella causa C – 155/25, definita con sentenza del 13 maggio 2026.

Su ricorso della Commissione Europea – che aveva più volte invitato e diffidato il Governo italiano a risolvere il problema di migliaia di dipendenti Ata condannati al precariato da anni- la Corte Europea era stata investita della richiesta di “dichiarare che, non avendo previsto misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario («personale ATA») supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”.

La posizione del governo italiano

Lo Stato italiano ha sostenuto di aver rispettato gli obblighi derivanti dalla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro.

Ha inoltre osservato di “stare preparando emendamenti alla normativa applicabile al fine di dare a tutto il personale ATA supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali serie chances di stabilizzazione del loro posto mediante l’immediata copertura di tutti i posti permanenti ad oggi vacanti”

Lo Stato italiano ha dunque chiesto il rigetto del ricorso della Commissione, in quanto infondato, o, in subordine, la sospensione del procedimento, in modo da consentire di adottare le necessarie modifiche normative.

Il giudizio della Corte Europea

Non è stata di questo avviso la Corte Europea, che ha osservato come la normativa italiana non rechi alcuna disposizione relativa alla durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato, con riferimento al personale Ata.

Addirittura, benché la legge n. 107/2015 avesse stabilito dei limiti (36 mesi), tale disposizione era stata abrogata dal decreto-legge n. 87/2018.

La Corte ha inoltre ricordato che la legge n. 124/1999 consente di coprire posti di personale ATA «effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre» dell’anno scolastico, «in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale (…) di ruolo» ATA.

Il fatto è che la normativa nazionale non fissa un termine preciso per l’organizzazione delle procedure concorsuali, per cui non consente di assicurare l’applicazione concreta di tale principio.

Le conclusioni della Corte

La Corte ha pertanto ritenuto che lo Stato italiano “non avendo previsto misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali ha mancato agli obblighi ad esso incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato”.

La Repubblica italiana è stata inoltre condannata a pagare le spese del procedimento.

E ora?

Dal Ministero sono giunte vaghe voci relative a nuove assunzioni del personale Ata.

Nei fatti, però, gli organici sono stati ancora pesantemente tagliati.

E’ facile prevedere l’inizio di un nuovo contenzioso di massa.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate