Con la pubblicazione delle istruzioni operative per l’anno scolastico 2026/2027, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito il cronoprogramma per il conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Per gli aspiranti è fondamentale rispettare le finestre temporali per non perdere la possibilità di ottenere un incarico.
La procedura per la partecipazione alle supplenze e per il reclutamento straordinario sui posti di sostegno si svolgerà interamente in modalità telematica tramite il portale “Istanze on Line (POLIS)”.
Le funzioni saranno attive nel periodo compreso tra il 16 luglio (ore 14.00) e il 29 luglio 2026 (ore 14.00). In questo lasso di tempo, i docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS sostegno manifestano la volontà di partecipare alla procedura finalizzata al ruolo e tutti gli aspiranti presentano l’istanza per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Una volta pubblicati gli esiti delle individuazioni, i candidati devono essere rapidi nel confermare l’incarico. Infatti, i docenti assegnatari di una sede devono esprimere la volontà di accettare entro 5 giorni dall’assegnazione.
Qualora l’assegnazione avvenga a decorrere dal 28 agosto, l’accettazione deve essere effettuata comunque entro il 1° settembre. La mancata accettazione entro questi termini è considerata a tutti gli effetti una rinuncia, determinando la decadenza dall’incarico.
Per i posti di sostegno rimasti vacanti dopo la fase provinciale, è prevista una procedura interprovinciale per chi non è risultato rinunciatario nella propria provincia:
Il documento riporta altre date rilevanti per la gestione interna delle scuole e per casi particolari:
La mancata presentazione dell’istanza online nei termini previsti (16-29 luglio) costituisce rinuncia alla partecipazione alla procedura informatizzata per l’intero anno scolastico.
Per l’anno scolastico 2026/2027, il conferimento delle supplenze per il personale ATA (fatta eccezione per i DSGA) avviene prioritariamente attingendo dalle graduatorie permanenti provinciali e, in subordine, dagli elenchi e dalle graduatorie provinciali ad esaurimento.
Solo in caso di esaurimento di tali canali, i dirigenti scolastici procedono allo scorrimento delle graduatorie d’istituto.
Gli aspiranti hanno la facoltà di accettare una proposta di supplenza e successivamente lasciarla per un’altra relativa a un diverso profilo professionale, a condizione che ciò avvenga prima dell’inizio delle lezioni.
Per quanto riguarda le supplenze brevi, vigono restrizioni specifiche: la sostituzione dei collaboratori scolastici è vietata per i primi sette giorni di assenza, mentre per gli assistenti amministrativi e tecnici la nomina è possibile solo a decorrere dal trentesimo giorno di assenza del titolare.
È inoltre garantito il completamento orario per chi accetta uno spezzone, purché operi tra posti dello stesso profilo.
Infine, anche il personale ATA già di ruolo può accettare incarichi a tempo determinato per aree superiori o profili diversi, mantenendo la titolarità della propria sede per un totale di tre anni scolastici.
Le operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno vengono avviate solo dopo aver completato le immissioni in ruolo, le procedure finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato e le assegnazioni provvisorie.
Gli aspiranti che desiderano la conferma del contratto devono aver ottenuto una valutazione positiva a seguito dell’istruttoria condotta dal dirigente scolastico.
La volontà di beneficiare di tale conferma deve essere manifestata in modo definitivo e irrevocabile compilando l’apposita sezione dell’istanza online “Informatizzazione nomine supplenze” (POLIS), disponibile tra il 16 e il 29 luglio 2026. Tuttavia, l’assegnazione di una sede attraverso la procedura straordinaria di reclutamento (sia provinciale che interprovinciale) o l’accettazione di una provincia diversa da quella di inserimento nelle GPS precludono la possibilità di ottenere la conferma dell’incarico su posto di sostegno.
Si ricorda infine che i destinatari di queste conferme non possono partecipare alle successive procedure di interpello.