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Proroga al reclutamento di ricercatori e docenti universitari

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Per quanto riguarda il reclutamento di professori ordinari ed associati le relative procedure vengono prorogate al 30 novembre 2008 (art. 12).
Vengono anche prorogati i termini per l’utilizzo delle risorse del 2008 per i concorsi aggiuntivi per l’assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca (art.13).
Inoltre, l’art. 14 proroga i termini di funzionamento del Cnvsu (Comitato nazionale di valutazione per il sistema universitario) fino al 31 maggio 2009, ovvero (se ultimate prima della suddetta data) fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur).
 
Riportiamo gli artt. 12, 13 e 14 del decreto legge 30 giugno 2008 n. 113, che ha per oggetto “proroga di termini previsti da disposizioni legislative”:
 
Articolo 12
(Reclutamento dei docenti universitari)
        1. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostitute dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008». Resta fermo quanto previsto dall’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
        2. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
 
Articolo 13
(Assunzione di ricercatori)
        1. Per l’anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l’assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all’articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l’anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell’anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal CCNL di comparto e nei limiti dell’organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all’articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.
        2. L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è abrogato.
 
Articolo 14
(Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d’indirizzo per la valutazione della ricerca)
        1. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all’articolo 2, commi 138-141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
        2. Per le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie previste dall’articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.